Ravetti: “Riforma delle Ipab decisiva per il welfare del Piemonte”

Ravetti nuovaDopo l’approvazione in Giunta, approda mercoledì 3 febbraio in IV Commissione Sanità, Politiche Sociali il disegno di legge “Riordino del sistema delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza” che ha come finalità quella di definire l’ordinamento delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (II.PP.A.B.), riordinandole in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.P.S.P.) e in istituzioni private.

Le IPAB sono le istituzioni pubbliche che hanno, tradizionalmente, perseguito, nei secoli scorsi, l’opera di assistenza ai poveri, agli anziani, agli infermi, a quanti versano in condizioni di difficoltà.

Esse sono parte integrante della tradizione culturale italiana in campo sociale e costituiscono il tessuto sul quale si sono sviluppate le esperienze aggregative ed associative dei cittadini nel corso del tempo.

“Il disegno di legge approvato dalla Giunta e ora soggetto a modifiche e/o integrazioniAssistenza anziani da parte dei colleghi, prima in Commissione e poi in Aula – ha spiegato Domenico Ravetti Presidente della IV Commissione – persegue lo scopo di definire l’ordinamento delle IPAB. La trasformazione di una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona viene attuata analizzando il valore di produzione dell’Ente e dovrà consentire che l’attività di gestione della stessa sia improntata a criteri di efficacia ed efficienza, con valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta. Tale azienda dovrà, pertanto, comportarsi come una piccola impresa con un valore di soglia di produzione qualificato in euro 2.500.000 (come da Regolamento CE n. 364/2004). L’IPAB con un valore di produzione che non permetta all’Ente di agire alla stregua di una piccola impresa dovrà, necessariamente, trasformarsi in persona giuridica privata”.

Il disegno di legge prevede che la trasformazione delle II.PP.A.B. venga attuata secondo i seguenti principi:

• le Istituzioni il cui valore medio della produzione, calcolato con riferimento agli ultimi tre anni di attività, è pari o superiore ad euro 2.500.000,00, ed il cui patrimonio immobiliare, ricavato dal valore della rendita catastale rivalutata ai fini fiscali, è pari o superiore a € 2.000.000,00, si trasformano in Aziende;
• le Istituzioni in possesso del requisito economico sopra indicato, che abbiano dato in concessione di servizio l’attività principale, si trasformano in fondazioni o associazioni, nel rispetto delle disposizioni statutarie;
• le Istituzioni in possesso del requisito economico sopra indicato, che siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16/02/1990, scelgono se trasformarsi in Aziende o in fondazioni o in associazioni, nel rispetto delle disposizioni statutarie;
• le altre Istituzioni, il cui valore medio della produzione, calcolato con riferimento agli ultimi tre anni di attività, è inferiore ad euro 2.500.000,00, si trasformano in fondazioni o associazioni, nel rispetto delle disposizioni statutarie;
• le Istituzioni che risultano inattive da almeno due anni o per le quali risultano esaurite o non più conseguibili le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti devono predisporre, secondo i tempi e le modalità indicate nel presente disegno di legge, un piano di risanamento o di riconversione, anche mediante la fusione con altre Istituzioni o prevedendo la modifica delle finalità statutarie in altre finalità il più possibile simili a quelle previste nelle tavole di fondazione, al fine di consentire la trasformazione in Aziende o in enti di diritto privato.

Qualora per questi enti non abbia avuto attuazione il piano di risanamento o di riconversione si procederà alla loro estinzione con la conseguente devoluzione del patrimonio, ove esistente, nel rispetto delle tavole di fondazione e delle disposizioni testamentarie del fondatore, oppure, prioritariamente, in favore delle Aziende o dei Comuni insistenti nell’ambito territoriale di cui all’articolo 8 della L.R. n. 1/2004 ove ha sede legale l’Istituzione, oppure, in subordine, in favore di enti pubblici o privati che operano, a vario titolo, nel settore socio-assistenziale.

“La possibile fusione di più II.PP.A.B – ha proseguito Ravetti – consentirà alle Aziende e agli Enti privati, sorti a seguito di questo processo, di raggiungere le dimensioni più idonee a perseguire, nel tempo, le loro finalità istituzionali e l’erogazione di servizi maggiormente qualificati e competitivi, in una logica di sviluppo delle proprie capacità gestionali ed organizzative”.

“Il processo di fusione – ha concluso Domenico Ravetti – potrà permettere a tali Enti di conseguire economie di scala sia mediante una razionalizzazione ed una maggiore economicità nella politica degli acquisti di beni e servizi, sia mediante un utilizzo più razionale delle risorse umane disponibili, garantendo, quindi, un carattere di maggiore efficacia ed efficienza dei servizi verificabile, per le Aziende, anche dagli Uffici regionali competenti mediante rilevazioni comparative dei costi e dei risultati di gestione. Questo provvedimento intende fornire un quadro normativo certo, demandando a successivi provvedimenti della Giunta regionale, alcuni atti”.