Il 31 dicembre 2016 scadranno i buoni postali fruttiferi ordinari di durata trentennale emessi dal 1 luglio 1986 al 31 dicembre 1986 (serie Q/P).
Tali buoni possono recare sul retro un timbro a secco con rendimenti fino al 20esimo anno diversi rispetto a quelli originari. Tale timbro si sovrappone alla tabella di rendimento stampata sul buono.
Diversi giudici di merito (ex multis Tribunale Bergamo, sentenza nr. 1788/2016), l’Arbitro Bancario Finanziario (ex multis decisione n. 38/12 e n. 315/11), nonché la Corte di Cassazione (ex multis Cass. Civ. Sezione 1 16/12/2005 n. 27809 e Cass. Civ. Sezioni Unite n. 13979/2007) hanno affermato la prevalenza delle condizioni riportate sul titolo ed accettate dalle parti rispetto a quelle dettate dal DM del Tesoro 13/06/1986 (Gazzetta Ufficiale 28 giugno 1986, n. 148) e applicate da Poste Italiane nella liquidazione di detti buoni.
Ciò comporta che i risparmiatori hanno diritto alla liquidazione in base ai rendimenti indicati sul timbro i quali possono essere superiori rispetto a quelli previsti originariamente dalla tabella stampata sul buono.
Suggeriamo ai risparmiatori che volessero in ogni caso riscuotere il buono, di apporre sulla dichiarazione liberatoria la precisazione che “l’importo viene riscosso con espressa riserva di una verifica che lo stesso sia correttamente liquidato e dunque a titolo di acconto sulla maggior somma che si ritiene dovuta”.
Al momento, stante le resistenze di Poste, Federconsumatori è a disposizione per la tutela dei propri associati essendo già riuscita in innumerevoli casi meritevoli, a far liquidare le somme così come previste dal timbro apposto sul buono postale.
Andrea Pusceddu avv. Barbara Puschiasis
Federconsumatori – Cgil Alessandria