Dopo la scandalosa sentenza di Prescrizione della Corte di Cassazione, e le discutibili Motivazioni di essa, con il P.G. Iacoviello che affermava essere il magnate svizzero proprietario dell’Eternit: “Un criminale miliardario che non ha neppure un segno di umanità e prima ancora di rispetto per le sue vittime”.
Dopo l’intervento dell’avvocato Luca Santa Maria, già docente alla Cattolica di Milano, che dimostrava la Sentenza della Cassazione essere viziata dal fatto che prima ammette l’immutatio loci (la devastazione dell’ambiente operata dall’Eternit) e l’epidemia (tremila morti tra Casale e gli altri luoghi), e poi le nega quando decide di far partire la prescrizione dalla data della chiusura della fabbrica (per richiesto autofallimento), cioè proprio nel momento in cui esse hanno proseguito ad agire, in continua inarrestabile escalation, che durerà fino al 2025.
Fabbrica abbandonata a se stessa, coi vetri rotti, tonnellate di amianto dappertutto, le discariche al vento, il Po inquinato dall’acqua, nel canalino, usata per lavare il pavimento e i macchinari, dato che il miliardario svizzero non si riteneva tenuto alla bonifica. Non è già questo un reato permanente, prova del dolo in atto?
La Cassazione invece, la I Sezione, chissà perché, quando prima di allora tutti i reati riguardanti l’ambiente erano stati affidati alla IV Sezione, decretava la prescrizione senza rinvio, affermando che i due processi di Torino non avrebbero dovuto neppure essere stati celebrati, perché il reato (grazie alla famigerata legge Cirielli che dimezza i tempi per la prescrizione, legge che ha provocato la cancellazione di centinaia di processi finora) era già da considerarsi prescritto.
Fortunatamente la Corte Costituzionale respinge il bis in idem, invocato dalla difesa dello svizzero (sentenza n.200 del 21/7/16) e consente di rifare il processo, non più per il reato di disastro ambientale doloso e permanente, bensì per omicidio, dichiarando prescritti quelli già giudicati. No problem, di morti ne abbiamo in quantità esorbitante.
Ed ecco la novità denunciata dal Comunicato dell’AfeVa:
il giudice ha deciso di derubricare il reato da omicidio doloso a colposo, come si trattasse di un incidente automobilistico dovuto a sbadataggine.
Che il comportamento del magnate svizzero sia stato doloso è provato da molte circostanze. A Neuss in Germania nel giugno del ’76, nel convegno di industriali da lui voluto, nella relazione introduttiva, dichiara che l‘amianto procura il mesotelioma pleurico. Gli operai dell’Eternit svizzera vengono avvertiti e dopo un anno la fabbrica viene chiusa.
All’Eternit di Casale, deliberatamente, nessuno viene avvertito, e la fabbrica sarà chiusa solo 10 anni dopo, per dichiarato autofallimento (fatti ricordati dalla stessa Sentenza della Corte di Cassazione).
Lo stesso abbandono della fabbrica a Casale, sopra descritto dimostra il dolo pervicace del reato.
Per il possibile futuro, il Comunicato Stampa dell’Afeva è chiarissimo.
Nelle considerazioni riprendo il mio lungo saggio, pubblicato dall’AfeVa, e dai principali giornali via mail alessandrini, intitolato La prescrizione, consultabile su GOOGLE, al primo posto nella voce Analisi delle Motivazioni della Cassazione sull sentenza Eternit, pubblicato nel gennaio 2016.
Elvio Bombonato