Alcuni appunti sulla vicenda dissesto del comune di Alessandria

Traverso Maurodi Mauro Traverso

 
La recente notizia dell’arrivo di un Decreto del Ministero degli Interni con richiesta di restituzione di parte dei finanziamenti concessi al comune di Alessandria per pagare i creditori ammessi alla massa passiva del dissesto, ha riaperto la discussione politica.
In passato avevo già scritto alcune note sul perché del dissesto e sulle caratteristiche del compito dei Commissari facenti parte dell’O.S.L. (Organismo Straordinario di Liquidazione). Oggi, sempre modestamente e nella speranza di non scrivere imprecisioni (ogni osservazione circostanziata sarà ben accetta), provo a ri-puntualizzare le caratteristiche sommarie della procedura dissesto e commentare il citato decreto, col sistema di domande e risposte. Spero sia di chiarimento.

• Che cosa è un dissesto?
La procedura di dissesto è similare a un fallimento. Si differenzia sia per motivi soggettivi (il “fallito”), sia oggettivi (il patrimonio liquidabile e i debiti pagabili).

• Quando si cade in dissesto?
“L’imprenditore che si trova in stato d’insolvenza è dichiarato fallito.” Lo stato d’insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.” (art.5 l.f.).
Diciamo che la stessa definizione è valida anche nel Dissesto. Ovviamente al posto dell’imprenditore abbiano un Ente Locale.

• Che differenza c’è tra imprenditore ed Ente Locale?Comune Alessandria basso alto
Nella procedura ordinaria del fallimento, tralasciamo tutte le variabili esistenti comprese ad esempio l’esercizio provvisorio dell’impresa – da parte del curatore su autorizzazione -, l’attività finisce e tutto il patrimonio è liquidato, compreso quello personale dell’imprenditore, se illimitatamente responsabile, (fatti salvi i beni strettamente personali e di sostegno alla famiglia). L’attività “muore” e cessa definitivamente. Eventualmente riapre con altra denominazione, codice fiscale e partita IVA (ad esempio fallimenti di società calcistiche). Nel caso dissesto di Ente Locale, il comune, non chiude e non cambia nome, codice fiscale e partita IVA, ma prosegue la sua esistenza e attività. Dopo il Dissesto non abbiamo avuto una “Alessandria2”, ma è sempre Alessandria.

• Che cosa comporta la differenza?
Comporta che i creditori ammessi alla “Massa passiva” del dissesto se non sono soddisfatti totalmente dalla liquidazione e pagamento da parte dell’OSL, possono rivalersi, per la parte non soddisfatta, sul comune a procedura finita. Ovviamente solo quelli che non hanno aderito alla procedura semplificata della transazione, che prevede la rinuncia definitiva alla parte di credito non pagato (circa il 60%). Una situazione simile a quella prevista per i fallimenti:
“Art. 120.
Effetti della chiusura. Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e le conseguenti incapacità personali e decadono gli organi preposti al fallimento…… I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 142 e seguenti”.

 
• Che conseguenze porta in futuro per il comune, tal eventuale chiamata di responsabilità?
Una grande incertezza che sicuramente cadrà sui bilanci futuri, se e per quale ammontare di debiti non soddisfatti si saprà a conclusione della procedura di dissesto. Infatti, se per un fallimento è un’ipotesi, per il dissesto del comune è una certezza sia perché alcuni debiti riguardano cifre vincolate, anche se ricadenti temporalmente nel periodo di dissesto per legge non sono di competenza dell’OSL (tipo i contributi regionali per il trasporto locale, che devono andare alla azienda di trasporto), sia perché ci sono creditori che non hanno accettato la transazione e non saranno pagati al 100% dall’OSL.