Quella che segue è una relazione atta fare chiarezza sulla situazione del Comune di Alessandria, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti. Secondo, quindi, i principi della conoscenza, della trasparenza e della legalità, senza i quali è impossibile per i cittadini formarsi un’opinione, al di là di quale essa sia.
Il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149, rubricato “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (cd. Legge sul Federalismo Fiscale), all’art. 6, comma 2, stabilisce che:
“Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell’articolo 5 del presente decreto e dell’articolo 14, comma 1, lettera d) , secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell’ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall’articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l’inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
Nei casi previsti dal periodo precedente, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell’inadempimento da parte dell’ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell’ente ai sensi dell’articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”.
Da notare che l’art. 5 del presente decreto, citato nel sopra riportato art. 6, comma 2, prevede che:
le situazioni di squilibrio finanziario sono riferibili ai seguenti indicatori:
a) ripetuto utilizzo dell’anticipazione di tesoreria;
b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;
c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi.
Proprio la situazione emersa ad Alessandria!
(Invece, l’art. 14, comma 1, lett. d), della L. 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), legge che ha sostituito la vecchia Legge finanziaria con l’attuale Legge di stabilità, prevede soltanto modalità di verifica anche ad opera del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.)
Va, inoltre, osservato che la Sezione Autonomie della Corte dei conti ha formulato i primi indirizzi operativi della norma in esame, con la delibera n. 2, depositata in data 26 gennaio 2012 rilevando che il legislatore ha inteso delineare “un secondo percorso che conduce alla dichiarazione di dissesto, che non è più solo demandata al Consiglio, ma può discendere dall’accertamento di un organo magistratuale, la Corte dei conti in sede di controllo”.
Pertanto, i tempi e le scansioni procedurali sono i seguenti:
1 – Accertamento della presenza di gravi anomalie nella gestione finanziaria ed individuazione di idonee misure correttive;
2 – Verifica se l’ente proceda alla loro adozione entro il termine assegnato;
3 – Accertamento della situazione di inadempimento da parte dell’Ente;
4 – Trasmissione degli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica;
5 – Trenta giorni dopo tale trasmissione (entro tale termine), Accertamento del perdurante inadempimento da parte della Sezione Controllo della Corte dei Conti;
6 – Da tale Accertamento, parte lettera di Prefetto (notificata a ciascun Consigliere) che intima l’adozione dello stato di dissesto da parte del Consiglio Comunale, entro venti giorni (dalla notifica direi; la legge non lo dice ma mi pare ovvio);
7 – Se lo stato di dissesto non viene intimato, il Prefetto nomina il Commissario per l’adozione dello stato di dissesto e dà corso alle procedure per lo scioglimento del Consiglio (da adottarsi con d.P.R.).
La situazione di Alessandria è a questo punto:
Relazione sul bilancio di previsione 2011 e quella sul rendiconto 2010, entrambe redatte dall’Organo di revisione del Comune di Alessandria (AL) ai sensi del citato art. 1, co. 166 della legge n. 166 del 2005;
Delibera della Sezione Controllo Piemonte n. 279, in data 28 novembre 2011 con cui si è rilevata una complessiva situazione di criticità finanziaria, delineando gli elementi sui quali era basato l’accertamento ed individuando le misure specifiche, ai sensi del citato art. 6, co. 2 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 149, che l’Ente avrebbe dovuto adottare entro il 30 dicembre 2011.
Attuazione parziale alle indicazioni formulate dalla Sezione con la delibera n. 279 del novembre 2011 (esame dei documenti trasmessi dal comune di Alessandria e dichiarazioni
rese dall’Ente e note di accompagnamento nel corso dell’adunanza del 19 gennaio 2012).
Con l’ultima delibera della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, n. 12/2012, depositata in Segreteria in data 17 febbraio 2012, si è evidenziato che:
A) Le misure correttive adottate dal Comune di Alessandria hanno contribuito ad evidenziare ulteriormente la reale situazione finanziaria deficitaria dell’Ente che appare ancor più compromessa rispetto a quanto rilevato nella delibera n. 279 del 28 novembre 2011.
B) Il Comune di Alessandria si trova in una situazione di squilibrio strutturale che può preludere al dissesto finanziario, perché la situazione debitoria complessiva, sia di competenza che di cassa, si va aggravando progressivamente, di anno in anno.
C) L’ente non ha adottato, se non parzialmente e in modo non efficace, i necessari interventi correttivi ed i conseguenti provvedimenti gestionali diretti a sanare le irregolarità e criticità riscontrate, ripianare la situazione debitoria e ripristinare stabilmente gli equilibri di bilancio.
D) Quindi è stato accertato il predetto inadempimento e trasmessa la suddetta delibera, ai sensi dell’art. 6, co. 2 del d. lgs. n. 149 del 2011 citato, al Prefetto di Alessandria.
E) La Sezione si è riservata di accertare, come previsto dalla Legge e decorsi i trenta giorni dalla trasmissione della delibera il perdurante inadempimento : all’uopo è stata convocata una nuova adunanza per il giorno 21 marzo 2012, ore 12,00.
F) Resta ferma la possibilità che, a norma dell’art. 246 del TUEL, il Consiglio comunale di Alessandria, nonché gli organi di amministrazione attiva e di controllo dell’Ente, nell’ambito delle loro competenze e responsabilità, valutino se sussistono i presupposti per la dichiarazione di dissesto, così come disciplinati dall’art. 244 del TUEL.
Pertanto, dopo il 21 marzo (data dell’adunanza sopra specificata), verrà emessa una nuova delibera, che dovrebbe essere più semplice della precedente.
Si osservi che per il Comune di Castiglion Fiorentino, la Sezione Controllo Toscana (vedi poco dopo) ha depositato la delibera lo stesso giorno!
Una volta accertato l’inadempimento, il Prefetto E’ OBBLIGATO a mandare la lettera NOTIFICATA di intimazione a tutti i Consiglieri Comunali per l’adozione dello stato di dissesto entro 20 giorni (dall’ultima ricezione, attenzione!)
Siamo già al 10 aprile minimo per le notifiche ammettendo che tutte vadano a buon fine il giorno stesso e che partano tutte lo stesso giorno!
Ad oggi l’unico caso di “dissesto guidato” con la nuova procedura si regista in provincia di Arezzo (Comune di Castiglion Fiorentino – Delibera n. 211 del 2011 – Sezione Controllo Toscana – Trasmissione atti ai competenti organi ex art. 6, comma 2, del D. Lgs. 149/2011), ma con la differenza che non c’erano elezioni in vista.
Importante: il dissesto del Comune non incide sulla nuova Consigliatura, se non in termini di conseguenze finanziarie.
Infatti, gli artt. 248 e ss. del TUEL, che stabiliscono le conseguenze della dichiarazione di dissesto, dispongono che:
– viene nominato con d.P.R. l’organo straordinario di liquidazione;
– tale organo ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato;
– esso provvede alla :
a) rilevazione della massa passiva;
b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
c) liquidazione e pagamento della massa passiva
– a seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 261 (Istruttoria e decisione sull’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato), sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio;
– dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256 (piano di rilevazione della massa passiva e sua liquidazione) non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione;
– le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese;
– i pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l’ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell’ente e le finalità di legge;
– dalla data di deliberazione di dissesto e sino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 261, comma 3, (Istruttoria e decisione sull’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato) gli enti locali non possono contrarre nuovi mutui, con eccezione dei mutui previsti dall’articolo 255 e dei mutui con oneri a totale carico dello Stato o delle regioni;
– più altre conseguenze!
Due sono le considerazioni politiche immediate:
1. Par condicio creditorum. Perdurando l’attuale situazione d’incertezza, alcuni creditori (quelli che hanno formalizzato le ingiunzioni di pagamento e quelli che vorranno farlo) potrebbero trovarsi avvantaggiati (il comune, pur di non essere pignorato, potrebbe ‘raschiare il fondo del barile’, con ciò aggravando ancora la situazione finanziaria generale), e svantaggiati tutti gli altri, a cominciare dagli stessi dipendenti dell’ente. Le soluzioni sono solo due: la prima, risanare il bilancio immediatamente (ma l’amministrazione in carica non ha fornito alcuna evidenza che ciò sia possibile, anzi); la seconda, la formalizzazione dello stato di dissesto, che metterebbe tutti i creditori sullo stesso piano e affiderebbe il controllo e il compito di risanare ad un organo terzo.
2. Il dissesto va dichiarato in questa consigliatura. Se non si dichiarasse lo stato di dissesto prima del 6 maggio, esso sarebbe dichiarato sotto il nuovo sindaco e il nuovo consiglio, con un totale ribaltamento delle responsabilità agli occhi dell’opinione pubblica. Avremmo così il paradosso – un incredibile ribaltamento della realtà – che i nuovi amministratori sarebbero indicati come i responsabili delle gravi conseguenze del dissesto, mentre i vecchi, in caso di sconfitta, si disegnerebbero come i paladini del tentativo di salvataggio di Alessandria; ovvero, in caso di vittoria, continuerebbero con la stessa linee che ha portato la città nell’attuale situazione. Tutto ciò è inaccettabile dal punto di vista politico, ma è soprattutto un percorso che non potrebbe che aggravare la già pesantissima situazione alessandrina.
Corrado Parise – Alessandria