Come difendersi dalla nobile ars venandi

Da qualche giorno è iniziata la stagione venatoria che terminerà a fine Gennaio. Per denunciare eventuali violazioni commesse da chi pratica questo sport sui generis è necessario conoscere la normativa che lo disciplina, http://www.abolizionecaccia.it/normativa.html la cui vigilanza (art.27 L.157/92) è affidata a guardie venatorie della Provincia, Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Guardie volontarie delle associazioni ambientaliste e venatorie. L’art. 361 del Codice Penale “Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale” punisce il pubblico ufficiale che omette o ritarda di denunciare all’Autorità Giudiziaria un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, compresi i reati sulla caccia denunciati dalla cittadinanza che ha il diritto di pretendere che le autorità intervengano denunciando alla Magistratura i reati commessi dai cacciatori.

Chi caccia deve rispettare le distanze; la caccia è vietata per una distanza di m.100 da case, fabbriche, edifici adibiti a posto di lavoro ed è vietato sparare in direzione degli stessi da distanza inferiore di m.150; la caccia è vietata a una distanza di m.50 dalle strade (comprese quelle comunali non asfaltate) e dalle ferrovie ed è vietato sparare in direzione delle stesse da distanza inferiore a m.150; la caccia è vietata a una distanza inferiore di m.100 da macchine agricole in funzione; la caccia nei fondi con presenza di animali è consentita solo a una distanza superiore a m.100 da mandria, gregge o branco.

Chi caccia deve rispettare l’uso delle armi; è vietato trasportare le armi da caccia, salvo che non siano scariche e in custodia, all’interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l’attività venatoria, a bordo di veicoli di qualunque genere e nei giorni non consentiti per l’esercizio venatorio; sono vietati alcuni mezzi quali reti, trappole, tagliole, vischio, esche e bocconi avvelenati, lacci, archetti, balestre, gabbietrappola.

Chi caccia deve rispettare i giorni; la stagione venatoria inizia la terza Domenica di Settembre (con alcune deroghe) e chiude il 31 Gennaio; Martedì e Venerdì sono giorni di divieto di caccia anche se festivi.

Chi caccia deve rispettare gli orari; la caccia è consentita da un’ora prima dell’alba fino al tramonto.

Chi caccia deve rispettare i luoghi; è vietato cacciare su terreni di pianura innevati, stagni e laghi ghiacciati, terreni allagati, giardini privati, parchi pubblici, centri abitati, aree adibite a sport, parchi e riserve naturali, oasi, zone di ripopolamento, foreste demaniali, frutteti, vigneti fino alla data del raccolto, coltivazioni di riso, soia e mais da seme. L’art. 614 del Codice Penale “Violazione di domicilio” punisce chi si introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s’introduce clandestinamente o con inganno. L’art. 703 del Codice Penale “Accensioni ed esplosioni pericolose” punisce chi senza la licenza dell’autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara con armi da fuoco.

Purtroppo la caccia coinvolge anche i cani, disgraziati strumenti utili finché “funzionano”. I cani da caccia sono soggeti ad allenamento consentito dalla terza Domenica di Agosto alla seconda Domenica di Settembre, nei giorni di Mercoledì, Sabato e Domenica, dalle ore 6 alle ore 11 e dalle ore 16 alle ore 20, su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, sulle stoppie, su prati naturali e di leguminose, non oltre dieci giorni dall’ultimo sfalcio; l’allenamento è poi consentito nei campi addestramento cani tabellati. L’accesso dei cani è vietato nei terreni coltivati a riso, soia, tabacco e ortaggi. L’uso dei cani è consentito in numero massimo di due per cacciatore.  L’art. 672 del Codice Penale “Omessa custodia e mal governo di animali” punisce chi lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti o ne affida la custodia a persona inesperta, chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l’incolumità delle persone. L’art. 638 del Codice Penale “Uccisione o danneggiamento di animali altrui” punisce chi uccide o rende inservibili, deteriora gli animali che appartengono ai privati.

Nei locali pubblici è vietato servire polenta e uccelli selvatici anche se appartengono a specie cacciabili e abbattuti legalmente.

Purtroppo, ai sensi della normativa vigente, non si può vietare ai cacciatori di entrare nei terreni agricoli privati a meno che non siano recintati con rete non inferiore a m.1,20. Solo in particolari casi e solo ogni 5 anni può essere richiesto per legge il divieto di caccia.

E’ bene ricordare che dalle ricerche EURISPES, relativamente al 2014 http://www.eurispes.eu/content/comunicato-stampa-rapporto-italia-2014 emerge che “…per quanto riguarda la caccia il numero di contrari raggiunge livelli elevati (74,3%)”  Nonostante ciò, purtroppo la caccia è legale e viene beffardamente decorata di certi aggettivi come sostenibile, ecologica, consapevole. Il linguaggio verbale e visivo che essa usa per autopromuoversi è mistificatorio: le associazioni venatorie si presentano come amiche della natura, animale e vegetale, e usano nei loro nomi termini come tutela, protezione, salvaguardia e via ingannando. Si va a caccia “per amore della natura e degli animali”, un amore che tinge il paesaggio di sangue. Bisogna anche fare i conti con le vittime umane che la caccia provoca http://www.vittimedellacaccia.org/  La scorsa stagione venatoria in Italia si è chiusa con  88 casi di vittime per armi da caccia: 22 morti (18 cacciatori e 4 persone “comuni”) e 66 feriti (45 cacciatori e 21 persone “comuni” di cui 3 bambini feriti da fucilate). E’ inaccettabile che le istituzioni, rappresentanti la cittadinanza, ignorino tutto ciò.

Cordiali saluti.

Paola Re – Tortona