“La paura o la stupidità sono sempre state alla base della maggior parte delle azioni umane.”
Albert Einstein, dalla lettera a E. Mulder, aprile 1954, Archivio Einstein 60-609, p. 140
Mentre stavo riflettendo sul giudizio espresso da Umberto Eco sulla rete nella sua Lectio Magistralis, in occasione della Laurea Honoris Causa, conferitagli dall’Università di Torino otto mesi prima della sua scomparsa, per il quale “I social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino” ─, mi sono imbattuto nell’articolo su “Le radici del rifiuto della scienza” sul numero in edicola del mensile di divulgazione scientifica “Le Scienze”. Nell’ambito della conversazione tra il giornalista e divulgatore scientifico Jen Schwartz e la scienziata dell’atmosfera Katharine Hayhoe sul rifiuto della scienza, in quanto “forma di anti-intellettualismo”, è riportata l’opinione dello “scrittore e biochimico sovietico naturalizzato statunitense” Isaac Asimov, secondo il quale l’anti-intellettualismo sarebbe «alimentato dalla falsa nozione che la democrazia significhi che “la mia ignoranza vale quanto la tua conoscenza”».
Queste frasi mi sono rimbalzate in mente quando ho letto il commento ad un mio scritto (“Bufale, proteste e disinformazione”) del signor Giuseppe Monticone, al quale riconosco, a differenza di altri commentatori che si celano dietro l’anonimato, il merito di firmarsi con nome e cognome, qualificandosi quale Presidente del comitato alluvionati “Oltre il fango”.
Ora, dopo avermi dato del “genio che studia da 23 anni il Tanaro e non ha ancora trovato le dighe”, il signor Monticone lamenta lo “sciacallaggio sulle assicurazioni”, per avere in quell’articolo consigliato a tutti coloro che abitano nel quartiere degli Orti di assicurare la propria abitazione contro il rischio di “inondazione per evento catastrofico”. Consiglio che mi sento di estendere anche a quanti abitano in quella parte del centro storico di Alessandria incluso nella Fascia C del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF) – denominata non a caso dall’art. 31 della Legge 18 Maggio 1989, n. 183 “Area di inondazione per piena catastrofica” –, provvedimento poi confluito nel Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) –¬ adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001 ¬¬–, divenuto legge dello Stato in seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 agosto di quello stesso anno.
Sorvolo sulla questione “dell’apertura delle dighe” quale causa della disastrosa alluvione del novembre ’94 in quanto già ampiamente smentita da fonti ufficiali, come riportato nel mio articolo “L’alluvione che verrà”, pubblicato sul numero unico del 2017 dalla rivista Nuova Alexandria e rintracciabile agevolmente, per chi volesse documentarsi, sul sito dell’Associazione Volontari per la Protezione Civile Orti Sicuro (http://orti-sicuro.blogspot.it/).
Ciò che invece mi preme chiarire, dal momento che altre persone me lo hanno chiesto, è la possibilità, per coloro che abitano agli Orti, di sottoscrivere una polizza assicurativa sul rischio di ‘inondazione per evento catastrofico’. Una tesi di laurea da me assegnata nell’ambito del corso di Politica economica della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Genova e discussa dalla dottoressa Chiara Campora nell’Anno Accademico 2002-2003, ha chiarito quali fossero, stando alla Teoria economica, i vantaggi e gli svantaggi dell’introduzione in Italia di una assicurazione obbligatoria, una pratica assai diffusa in altri Paesi. In essa si suggeriva l’opportunità di introdurre anche nel nostro Paese, polizze assicurative a protezione della casa contro ogni tipo di evento calamitoso (come terremoti e alluvioni).
Essendo nel frattempo venuto a conoscenza che le Poste Italiane avevano offerto tale la possibilità a coloro che avessero attivato un conto corrente postale presso di loro, ho chiesto al mio assicuratore di aggiungere alla mia assicurazione sulla casa anche il rischio di alluvione. Dopo aver chiarito al perito inviatomi dalla Compagnia assicurativa che le abitazioni ubicate nel quartiere degli Orti insistono all’interno della Fascia C del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, egli ha accolto la mia proposta e da allora la mia abitazione, al pari di quelle di altre amici e conoscenti ortolani, è coperta anche da quel tipo di rischio. (2)
Ciò è tanto più vero, se si considera che la Legge di Bilancio per il 2018 prevede l’applicazione, a partire dal prossimo anno, di una detrazione fiscale del 19% sulle polizze contro le calamità naturali, sul tipo di quella già prevista per le polizze vita.
Ma corrisponde al vero anche ciò che sostiene il signor Monticone quando lamenta che “Tutti i fabbricati alluvionati nel novembre scorso, non sono assicurabili”. Ora, siccome mi risulta che la proprietà del signor Monticone si trovi all’interno della Fascia B del PSFF (3) e quelle di altri alluvionati all’interno della Fascia di deflusso della piena (Fascia A), ben si comprende che nessuna assicurazione sia disposta a coprire un rischio che ha una probabilità statistica di verificarsi, come si legge in un documento ufficiale dell’Autorità di Bacino del Po, con una frequenza quinquennale. (4)
Su un’altra cosa, infine, ha perfettamente ragione il signor Monticone: è la mancata attivazione da parte del Comune di Alessandria delle “Procedure a favore della rilocalizzazione degli edifici in aree a rischio 1”, previste dall’Art. 18bis del PSFF, laddove si fa riferimento alle “Procedure a favore della rilocalizzazione degli edifici in aree a rischio 1”. I comuni – recita quell’articolo –, anche riuniti in consorzio, in sede di formazione dei rispettivi P.R.G. o dei Piani particolareggiati e degli altri strumenti urbanistici attuativi, anche mediante l’adozione di apposite varianti agli stessi, possono individuare comprensori di aree destinate all’edilizia residenziale, alle attività produttive e alla edificazione rurale, nei quali favorire il trasferimento degli insediamenti siti nei territori individuati dai dissesti ai sensi del precedente art. 9 o individuati nell’ambito dei P.R.G”.
Pertanto, più che lamentarsi della pulizia dei fiumi, doverosa, ancorché di competenza di differenti Enti e Istituzioni, che incide peraltro in maniera poco rilevante sulla portata del Tanaro, il comitato alluvionati “Oltre il fango” dovrebbe farsi carico di studiare bene la normativa, e poi mettersi in contatto con le Istituzioni preposte in base alle rispettive competenze: a) l’Assessorato all’Urbanistica del Comune di Alessandria, in difetto per la mancata predisposizione dei Piani particolareggiati delle proprietà che insistono in zone improprie; la Regione Piemonte per l’erogazione dei fondi atti ad agevolare le rilocalizzazioni, una volta che tali Piani venissero approntati. Secondo un celebre aneddoto, Isaac Newton avrebbe intuito l’esistenza della legge della gravitazione universale “mentre sedeva in contemplazione, a causa della caduta di una mela”. Newton, però, non ha dato la colpa alla mela, si è chiesto il perché fosse caduta.
1) L’Autore, professore di Politica economica, è stato Assessore all’Urbanistica nel Comune di Novi Ligure negli anni 1992-94. È autore di numerose pubblicazioni sul tema delle localizzazioni industriali, dai primi studi condotti per conto dell’ILRES, su “Alcuni problemi connessi alla rilocalizzazione di imprese industriali in Liguria (1979) e “Politiche di intervento sulle localizzazioni industriali in alcune Regioni italiane” (1981), ripubblicati in “Liguria e Basso Piemonte tra declino e prospettive di sviluppo”, iGrafismi Boccassi, Alessandria 2006, nonché della Regione Piemonte, per la quale ha realizzato lo studio sulle “Politiche regionali sulle localizzazioni industriali nell’esperienza inglese. Una rassegna critica”, Quaderni della programmazione, Torino 1983.
2) Sulla base dell’esperienza maturata con le leggi regionali per i rimborsi ai danni subiti a seguito dell’evento alluvionale del novembre ’94, ma più ancora in considerazione del vertiginoso aumento del numero e dei costi degli eventi catastrofici, si sono moltiplicate da allora le proposte di legge per “l’estensione obbligatoria della copertura assicurativa del rischio calamità naturali alle nuove polizze che garantiscono i fabbricati privati contro l’incendio, nonché graduale estensione dell’obbligo assicurativo del medesimo rischio alle polizze incendio già in atto, con esclusione di qualsiasi indennizzo assicurativo per danni prodotti dalle calamità naturali a fabbricati abusivi” (dal Disegno di Legge Finanziaria per il 2004). Il vantaggio dell’obbligatorietà è che, “lasciando ai cittadini la libertà di scelta, nessuno si assicurerebbe”, accanto al limite che “l’obbligatorietà tende a deresponsabilizzare l’assicurato (moral hazard). D’altra parte, come osservava la dott. Campora nella sua tesi di laurea, in Italia, “non si ha timore di costruire abusivamente, tanto poi c’è il condono, così come non ci si preoccupa di assicurarsi contro i rischi da calamità naturali, tanto poi c’è lo Stato”. Questo è un tipico esempio di comportamento dello lo scroccone (free rider), ovvero colui che “spera che siano altri a sopportare i costi di una certa iniziativa, per poterne godere gratuitamente”.
3) L’art. 10 del PSFF definisce cosa si intende per “Piena di progetto”: “i valori delle portate di piena e delle precipitazioni intense da assumere come base di progetto e relativi metodi e procedure di valutazione per le diverse aree del bacino”. Esso stabilisce inoltre 1) “i criteri e i metodi di calcolo dei profili di piena nei corsi d’acqua”; 2) “i tempi di ritorno delle portate di piena per il dimensionamento o la verifica delle diverse opere”; 3) “i franchi da assumere per i rilevati arginali e per le opere di contenimento e di attraversamento”. All’art. 28, dedicato alla “Classificazione delle Fasce Fluviali, precisa inoltre che la Fascia A va considerata come l’area “di deflusso della piena (ovvero), costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso della corrente per la piena di riferimento”; la Fascia B, “esterna alla precedente, è costituita dalla porzione di territorio interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento”; infine la Fascia C, detta “Area di inondazione per piena catastrofica, costituita dalla porzione di territorio esterna alla precedente (Fascia B), che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quella di riferimento. Per intenderci, nell’evento del 24-26 novembre 2016, la piena del Tanaro è risultata pari alla piena di progetto ed è transitata all’interno della Fascia B. Pertanto, coloro che hanno subito danni, continueranno a subirli ogniqualvolta si verifichi una piena straordinaria del Tanaro. Difficilmente, quindi, essi potranno usufruire di una polizza assicurativa in grado di coprire il rischio per i danni alluvionali.
4) Giova ricordare come gli eventi alluvionali che hanno riguardato il bacino del Tanaro nell’arco di poco meno di un secolo e mezzo – stando ai dati riportati nel documento dell’Autorità di Bacino “Linee generali dell’assetto idrogeologico e quadro degli interventi sul Bacino del Tanaro”, Parma 2000 -, sono stati 29, con una media di quasi uno ogni 5 anni.