Le consuetudini di Alessandria: i primi 11 capitoli [Alessandria in Pista]

Remottidi Mauro Remotti.

Proseguiamo l’approfondimento delle Consuetudini di Alessandria del 1179[1] andando ad analizzare i contenuti dei primi 11 capitoli.

I^ CONSUETUDINE: prende in esame i c.d. beni parafernali.[2] La consuetudine si pone l’obiettivo di fare chiarezza sull’argomento vista la coesistenza in città di usi differenti. E’ importante rilevare che nell’area inizia a riemergere la tradizione romanistica: cade infatti il mundio longobardo[3].  In Alessandria le donne possano liberamente testare a proposito dei beni di loro proprietà. Nel caso di successione senza testamento[4], ereditano i beni extradotali i seguenti soggetti: i discendenti, poi gli ascendenti con i collaterali (fratelli e sorelle germani[5] della donna, prima degli uterini o consanguinei[6]). In mancanza di questi, succede il marito superstite.

Le consuetudini di Alessandria #2 [Alessandria in Pista] CorriereAl 3 

II^ CONSUETUDINE: tratta della donazione obnuziale, ossia in riguardo di un futuro matrimonio. La regola è ispirata dall’odium quarte[7] di tradizione longobarda. Si concretizza quindi l’abbandono degli assegni matrimoniali germanici a vantaggio della completa riaffermazione della dote in ossequio all’usanza romana[8].

Le consuetudini di Alessandria #2 [Alessandria in Pista] CorriereAl 2

III^ CONSUETUDINE: ispirata al favor masculinitatis, dispone che la madre possa succedere al figlio defunto soltanto laddove manchino i fratelli germani o consanguinei del de cuius o i loro figli ovvero lo zio paterno. In presenza di fratelli uterini del figlio deceduto, la madre spartisce l’eredità con questi ultimi nella misura del 50%.

IV^ CONSUETUDINE: riguarda l’istituto del comodato. In particolare, si sancisce che qualora taluno abbia ricevuto l’uso gratuito di un cavallo o un’armatura dovrà sempre restituire tali beni, anche nel caso in cui li abbia perduti in guerra[9]. Il trattamento di favore attribuito al comodante trova probabilmente la sua giustificazione nel consentire ai soldati di ottenere più facilmente l’equipaggiamento necessario per la difesa della città.

V^ CONSUETUDINE: pone misure restrittive relativamente ai prestiti fatti a favore dei figli, a cui si nega efficacia. La ratio è quella di contrastare la tendenza a concedere mutui a beneficio di soggetti privi della piena capacità di agire che più facilmente di altri possono subire raggiri, costringendo il pater familias a ripianare i loro debiti. L’ultima parte del capitolo affronta una materia totalmente diversa:  le persone che si trasferiranno ovvero si sono già trasferite dagli otto borghi fondativi della Città dovranno restare legate agli oneri contributivi precedentemente versati.

VI^ CONSUETUDINE: riafferma il primato della discendenza maschile, stabilendo che nella successione senza testamento gli agnati debbano prevalere sui cognati[10].

VII^ CONSUETUDINE: qualora la donna abbia ricevuto la dote “in modo congruo”[11] è automaticamente esclusa dalla successione paterna e fraterna. Tutto ciò a vantaggio della conservazione del patrimonio familiare in capo alla parte maschile della famiglia. Tuttavia, è possibile per il padre o il fratello effettuare un legato[12] a beneficio della madre ovvero della sorella.

Le consuetudini di Alessandria #2 [Alessandria in Pista] CorriereAl 1

VIII^ CONSUETUDINE:  come ulteriore misura di protezione del patrimonio maschile, si conferma il principio secondo cui il marito non possa aggirare il divieto di conferire  un quarto o un terzo (la tertia di tradizione franca) del suo patrimonio attraverso il testamento. Viene infatti introdotto il limite massimo di 20 soldi ai legati che il coniuge può destinare alla moglie.

IX^ CONSUETUDINE: disciplina il retratto gentilizio[13], un istituto molto diffuso nei secoli passati che privilegia in caso di vendita di terreni agricoli i parenti più prossimi, rispettivamente di parte paterna o materna a seconda che i beni da alienare provengano da un ceppo oppure dall’altro.

X^ CONSUETUDINE: considera vigente un’antica abitudine di Marengo in merito agli stagni e alle isole – di cui però non è noto il tenore – la cui validità viene estesa all’intera città. Si ribadisce, altresì, che la consuetudine è secundum legem, ossia corrispondente alle leggi imperiali.

XI^ CONSUETUDINE: si tratta di un uso tipico di un periodo di pace. Era propria del borgo di Marengo e successivamente è stata estesa a tutto il territorio cittadino. Dispone che agli aratori, insieme al vitto, venga data anche una porzione di “de baronno”(ossia un mucchio di grano). Secondo gli studiosi, coloro che lavoravano a giornata venivano mantenuti senza ulteriore corresponsione di denaro o derrate alimentari. Potevano usufruire di una quota del raccolto che corrispondeva all’incirca alla percentuale di 1/9 oppure di 1/6. Tale disciplina è riconducibile all’odierno contratto di locazione d’opera.[14]

Le consuetudini di Alessandria #2 [Alessandria in Pista] CorriereAl

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[1] Vedi l’articolo pubblicato su CorriereAL_Blog Alessandria in Pista in data 2 luglio 2017.

[2] Secondo il diritto romano i parafernalia erano i beni di proprietà della moglie, non costituiti in dote, la cui amministrazione poteva essere concessa al marito. In genere si trattava di gioielli e oggetti personali, i quali, una volta consegnati al marito-amministratore all’inizio o durante il matrimonio, andavano restituiti alla moglie al momento dello scioglimento del vincolo. Nell’età giustinianea, a garanzia della restituzione, era spesso costituita una ipoteca legale sui beni del coniuge. Si trattava quindi di  una “proprietà tutelata”, tipica delle donne sposate. Il marito poteva gestire i beni, ma non poteva disporne in alcun modo senza il consenso della moglie e non diventavano di sua proprietà. La moglie poteva inserirli nel proprio testamento.

[3] Il mundio era un istituto del diritto consuetudinario longobardo consistente nel potere di protezione del capofamiglia (mundualdo) sugli altri membri del gruppo familiare (la fara), soprattutto sulle donne, in cambio di vari tipi di sottomissione. Nel corso della sua esistenza, la donna era assoggettata alla protezione del padre, poi del marito, e una volta vedova del figlio o del maschio a lei più prossimo in famiglia.

[4] Senza testamento o ab intestato è un’espressione latina utilizzata soprattutto nel campo del diritto civile.

[5] I fratelli che condividono entrambi i genitori sono detti fratelli carnali, germani o bilaterali.

[6] I fratelli che hanno un solo genitore in comune sono detti unilaterali. Nello specifico, se i fratelli condividono solo il padre si dicono consanguinei, se condividono soltanto la madre uterini.

[7] Il marito donava alla moglie un quarto delle sue sostanze presenti o future a garanzia della ipotetica situazione di vedovanza. Il matrimonio longobardo si componeva di due momenti: la desponsatio (accordo tra lo sposo e il padre della sposa circa il matrimonio) e la traditio (consegna della sposa allo sposo, entrata nella casa di questi e consumazione del matrimonio). La morgengabe  (“dono del mattino”) era un regalo che, secondo una consuetudine germanica, il marito faceva alla sposa, in presenza dei parenti e degli amici, la mattina successiva alla prima notte di matrimonio. Con questo dono il marito, che aveva il diritto di ripudiare la donna non vergine, attestava solennemente l’onorabilità della moglie. Dapprima la morgengabe consisteva in semplici oggetti, soprattutto ornamentali; più tardi raggiunse una notevole consistenza economica. La donna acquistava la proprietà della morgengabe  anche durante il matrimonio e, divenuta vedova, la portava con sé passando a seconde nozze. Una volta scomparso il costume del ripudio della sposa non vergine, la morgengabe perdette il suo fine originario e si trasformò in assegno vedovile.

[8] Secondo la tradizione romana, modificatasi nel medioevo, era soprattutto la famiglia della donna a sopportare il peso economico del matrimonio. La sposa porta con sé un corredo (fardello o scerpa) che le verrà restituito  al momento dello scioglimento del matrimonio nello stato in cui si trova.

[9] Principio contrario alla norma romana che esentava dalla restituzione nel caso di perdita in guerra o per incendio.

[10] L’agnatio è il vincolo di sangue che lega più persone di discendenza maschile (padre e figlio), la cognatio  è invece un legame di discendenza materna.

[11] Circa la “congruità” della dote, qualche Statuto medievale stabilisce un limite, ma sempre a vantaggio dell’uomo.

[12] Comporta un’attribuzione patrimoniale a titolo di liberalità per il legatario (soggetto beneficiato).

[13] Si preferisce che le terre (praedia) paterne vengano attribuite ai parenti del padre, quelle materne ai parenti della madre. In caso di vendita, costoro, a parità di prezzo, sono preferiti e godono della prelazione (ad Alessandria entro il termine di 8 giorni).  Lo scopo era quello di conservare un nucleo stabile di proprietà familiare.

[14] Nell’attuale diritto italiano, il prestatore è tenuto a eseguire l’opera dedotta in contratto, rispettando le modalità stabilite dal committente e le regole dell’arte. L’obbligazione del committente consiste nel pagamento del corrispettivo, che di norma è stabilito di comune accordo tra le parti. Nei casi in cui il prezzo non sia fissato contrattualmente, lo stesso deve essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi. In mancanza, viene stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.