A cura di Svegliati Alessandria
Il decreto legislativo D.L. 124/1998 all’articolo 3 comma 13*, per i pazienti italiani che si trovano ad affrontare una lista di attesa troppo lunga per visite mediche specialistiche o esami diagnostici, prevede la possibilità di rivolgersi all’attività professionale [svolta in intramoenia, all’interno della struttura pubblica], quindi a pagamento ridotto, e poi richiedere il rimborso al S.S.N.
Naturalmente questa clausola nel 1998 era poco attivata perché la Sanità Pubblica Italiana era la “prima” nel mondo.
Ora che invece il nostro S.S.N è stato completamente disastrato da precise scelte politiche, il fenomeno delle lunghissime liste di attesa è dilagante.
Di conseguenza i pazienti che desiderano attivarla possono prenotare una visita o un esame in prestazione intramoenia e quindi richiedere con un modulo (allegato al decreto legge) all’Asl o all’Ospedale che ha effettuato la prestazione.
Tuttavia si hanno notizie che questo tipo di iniziativa è molto ostacolato in varie parti d’Italia, al punto che molti hanno dovuto ricorrere alla magistratura per valere i propri diritti.
In ogni caso vale la pena di tentare quella strada.
*Art.13 Fino all’entrata in vigore delle discipline regionali di cui al comma 12, qualora l’attesa della prestazione richiesta si prolunghi oltre il termine fissato dal direttore generale ai sensi dei commi 10 e 11, l’assistito puo’ chiedere che la prestazione venga resa nell’ambito dell’attivita’ libero-professionale intramuraria, ponendo a carico dell’azienda unità sanitaria locale di appartenenza e dell’azienda unita’ sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la prestazione, in misura eguale, la differenza tra la somma versata a titolo di partecipazione al costo della prestazione e l’effettivo costo di quest’ultima, sulla scorta delle tariffe vigenti. Nel caso l’assistito sia esente dalla predetta partecipazione l’azienda unita’ sanitaria locale di appartenenza e l’azienda unita’ sanitaria locale nel cui ambito e’ richiesta la prestazione corrispondono, in misura eguale, l’intero costo della prestazione. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dal ricorso all’erogazione delle prestazioni in regime di attività libero-professionale intramuraria si fa fronte con le risorse di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, con conseguente esclusione di ogni intervento finanziario a carico dello Stato.