di Luca Rossi*
La generale situazione economica induce a riflettere con maggiore attenzione sulle condizioni in cui si trovano numerose famiglie che, da un lato, affrontano difficoltà di occupazione lavorativa e, dall’altro, si trovano a dover sostenere tassazioni comunali che mettono a rischio l’equilibrio economico della maggior parte dei nuclei familiari.
In tale contesto l’applicazione dell’articolo 190 (Baratto amministrativo), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti), può rappresentare un elemento di vicinanza e assistenza al cittadino. Detto articolo infatti recita: “Gli enti territoriali definiscono con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale. I contratti possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. In relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque utili alla comunità di riferimento in un’ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa.”.
Tale legge prevede la prestazione, da parte del cittadino, per la pulizia e l’abbellimento di aree verdi, piazze e strade, ma anche manutenzione e recupero di aree e beni immobili inutilizzati. Osserviamo quindi, a titolo di esempio, come il nostro territorio regionale sia composto da Comuni con estese porzioni di territorio verde e boschivo, con strade che, attraversando detti luoghi, creano la necessità di una particolare manutenzione, rappresentando un costo per l’amministrazione comunale. Tale normativa potrebbe, nei confronti del comune, essere una soluzione alla difficoltà economica di reperire fondi per la manutenzione stessa e, nei confronti del cittadino, rappresentare un’alternativa all’esborso in denaro per il pagamento di tasse e tributi comunali.
L’articolo 1 dispone in ordine all’istituzione dell’Albo regionale dei comuni che aderiscono al Baratto amministrativo e l’articolo 2 richiama il Codice dei contratti pubblici che prevede detta formula.
L’articolo 3 stabilisce quali siano gli obblighi in capo al comune aderente all’Albo tra cui: l’obbligo di individuare il progetto del contribuente individuando i tempi e gli obiettivi della prestazione, la verifica del raggiungimento dell’obiettivo e l’obbligo di scomputo delle imposte. L’articolo 4 stabilisce che la prestazione del contribuente sia confacente alla sua formazione personale e all’idoneità fisica. L’articolo 5 impone ai comuni l’obbligo di individuare i luoghi e le mansioni di intervento sul territorio di propria competenza affinché la scelta del cittadino possa essere consapevole, ribadisce inoltre il rispetto delle norme di diritto del lavoro. L’articolo 6 prevede la concessione da parte della Regione di contributi ai comuni che adottano la formula del Baratto amministrativo secondo criteri e modalità stabiliti annualmente dalla Giunta regionale. L’articolo 7 dispone in ordine alle risorse finanziare per l’attuazione del provvedimento.
PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
“Istituzione dell’Albo regionale dei comuni aderenti al Baratto Amministrativo”
Art. 1
(Oggetto)
1. La presente legge istituisce l’Albo regionale dei comuni aderenti al Baratto amministrativo.
2. Il suddetto Albo è istituito dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge regionale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 2
(Contenuti)
1. All’interno dell’Albo sono registrati i comuni che intendono adottare la formula del Baratto amministrativo, come disciplinato dall’articolo 190 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
(Obblighi del comune)
1. Il comune aderente è obbligato a redigere formale progetto per il contribuente, tale da identificare periodo e obiettivi di lavoro.
2. Il comune è tenuto al controllo dell’avvenuto raggiungimento dell’obiettivo e del regolare svolgimento del lavoro stesso.
3. L’amministrazione comunale si obbliga a redigere progetto di scomputo delle imposte in riferimento al contribuente singolo.
Art. 4
(Mansioni lavorative)
1. Il contribuente presta la propria opera identificando la mansione più specializzata a lui adatta sia per la formazione personale che per l’idoneità fisica.
Art. 5
(Luoghi e mansioni di intervento)
1. I comuni si obbligano a individuare luoghi e mansioni di intervento sul territorio di propria competenza tale da rendere la scelta del cittadino consapevole.
2. La durata giornaliera di impegno civico del cittadino deve rispettare le normative applicabili in materia di diritto del lavoro.
Art. 6
(Contributi ai comuni)
1. La Regione per favorire forme di partenariato sociale concede contributi ai comuni che attuano il Baratto amministrativo nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, fissa annualmente i criteri per la concessione dei contributi per i comuni iscritti all’Albo di cui alla presente legge.
Art. 7
(Norma finanziaria)
1. In fase di prima attuazione della presente legge, agli oneri di spesa corrente complessivamente quantificati in termini di competenza e di cassa pari a 500.000,00 euro, iscritti nell’ambito della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 05 (Interventi per le famiglie) Titolo 1 “Spesa corrente” del bilancio di previsione finanziario 2018 -2020, si fa fronte con le risorse finanziarie allocate nella missione 20 (Fondi e accantonamenti) programma 01 (Fondo di riserva).
*Consigliere Regione Piemonte – Forza Italia