Il senatore Federico Fornaro (Articolo 1 – Mdp) interviene sul tema del controllo della fauna selvatica, fenomeno particolarlmente ‘sentito’ in gran parte dell’alessandrino.
“Ho presentato martedì mattina una interrogazione urgente in merito alle problematiche conseguenti a una recente sentenza della Corte costituzionale che limita i soggetti abilitati ad attuare i piani di controllo della specie di fauna selvatica. Ho chiesto al Ministro dell’Agricoltura, Martina, di assumere iniziative al fine di sostenere le Regioni nell’opera di predisposizione delle misure più adatte al contenimento della fauna selvatica e del corretto adempimento delle norme contenute nella legislazione vigente, al fine di limitare in particolare i danni per i nostro agricoltori”.
Di seguito il testo completo dell’interrogazione del senatore Fornaro.
Interrogazione
Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali
Premesso che:
la Sentenza della Corte Costituzionale numero 139 del 14 giugno 2017 ha sancito che per l’attuazione dei piani di controllo delle specie di fauna selvatica di cui all’articolo 19 della Legge numero 157 del 1992, le “guardie venatorie dipendenti delle Amministrazioni provinciali” si possono avvalere “tassativamente” soltanto delle figure riportate nel medesimo articolo e conseguentemente: i proprietari o conduttori dei fondi su cui si attua l’intervento, le guardie forestali e quelle comunali purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio;
tale Sentenza ha ritenuto illegittima una integrazione normativa esercitata dalla Regione Liguria che prevedeva di avvalersi anche di coadiutori appositamente abilitati;
il notevole incremento della fauna selvatica e la diminuzione esponenziale dei cacciatori ha reso necessario negli ultimi anni un ricorso sempre più frequente, da parte delle Regioni, ai piani di controllo ed agli abbattimenti selettivi per far fronte agli ingenti danni provocati dagli animali alle persone che vivono nei centri rurali, vittime, con crescente frequenza, di incidenti stradali prodotti da ungulati, ma danno altresì alle produzioni agricole, alle strutture produttive e perfino agli insediamenti urbani, anche nei territori preclusi all’esercizio venatorio;
i soli soggetti ricompresi nell’articolo 19 della Legge numero 157 del 1992 non sono quindi attualmente in numero sufficiente per risolvere le gravi problematiche che il proliferare della fauna selvatica crea alle imprese agricole ed alla popolazione civile;
molte Regioni sono già ricorse all’ausilio di operatori abilitati, appositamente formati, per contenere i danni della fauna selvatica;
la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato in questo contesto un ordine del giorno, in data 22 giugno del 2017, per introdurre modifiche alla normativa vigente in materia, al fine di permettere alle Regioni di continuare a ricorrere ad altre figure abilitate, oltre a quelle esplicitamente indicate dall’articolo 19 della Legge numero 157 del 1992;
le Istituzioni ai vari livelli, le associazioni agricole e venatorie hanno auspicato una rapida soluzione del problema, chiedendo una norma per contenere la fauna selvatica, compatibilmente con la legislazione nazionale e comunitaria, tenendo altresì conto delle indicazioni del mondo scientifico, delle esigenze della tutela animale e dell’ambiente, della sicurezza della popolazione e della salvaguardia delle imprese agricole.
se il ministro competente sia a conoscenza delle criticità esposte in premessa e quali iniziative intende assumere al fine di sostenere le Regioni nell’opera di predisposizione delle misure più adatte al contenimento della fauna selvatica e nel corretto adempimento delle norme di cui all’articolo 19 della Legge numero 157 del 1992.
FORNARO