Come difendersi dalla mortifera attività venatoria

Spettabile redazione,
è nota a chiunque la tragica situazione ambientale causata da incendi e siccità che hanno caratterizzato l’Estate. L’I.S.P.R.A. (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) ha inviato una nota a tutte le Regioni Italiane
chiedendo di sospendere parzialmente o totalmente l’attività venatoria sulla base di dati tecnico-scientifici di provenienza pubblica ma l’istanza non è stata accolta. Spiace vedere che nessuna Regione abbia preso una posizione nettamente contraria all’apertura della stagione venatoria durante la quale si continuerà a uccidere animali, non ancora sufficientemente perseguitati da mancanza d’acqua e abbondanza di fuoco.

Dunque, ancora una volta, oltre a vedere i risultati di questo sport sui generis, dovremo pensare a difenderci dalle doppiette che hanno già causato alcune vittime umane in giro per l’Italia.

Per denunciare eventuali violazioni commesse dai cacciatori è utile conoscere la normativa che disciplina l’attività venatoria, la Legge 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”.

La caccia è vietata a una distanza di 100 metri da case, fabbriche, edifici adibiti a posto di lavoro, macchine agricole in funzione, mandrie, greggi e branchi; di 50 metri da strade e ferrovie.

E’ vietato sparare in direzione di questi luoghi da distanza inferiore di 150 metri.

E’ vietato trasportare le armi da caccia, che non siano scariche e in custodia, all’interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l’attività venatoria, a bordo di veicoli di qualunque genere e nei giorni non consentiti per l’esercizio venatorio.

E’ vietato l’uso di reti, trappole, tagliole, vischio, esche e bocconi avvelenati, lacci, archetti, balestre, gabbietrappola.

E’ vietato cacciare il Martedì e il Venerdì. La caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

E’ vietato cacciare su terreni di pianura innevati, stagni e laghi ghiacciati, terreni allagati, giardini privati, parchi pubblici, centri abitati, aree adibite a sport, parchi e riserve naturali, oasi, zone di ripopolamento, foreste demaniali.

E’ vietato cacciare in frutteti, vigneti fino alla data del raccolto, coltivazioni di riso, soia e mais da seme.

E’ vietato servire polenta e uccelli selvatici nei locali pubblici anche se tali uccelli appartengono a specie cacciabili e sono abbattuti legalmente.

L’accesso dei cani è vietato nei terreni coltivati a riso, soia, tabacco e ortaggi. L’uso dei cani è consentito in numero massimo di due per cacciatore.

L’articolo 672 del Codice Penale stabilisce che “Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da venticinque euro a duecentocinquantotto euro.”

L’articolo 614 del Codice Penale  stabilisce che “Chiunque s’introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s’introduce clandestinamente o con l’inganno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. (…) La pena è da uno a cinque anni, e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.”

L’articolo 638 del Codice Penale http://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xiii/capo-i/art638.html stabilisce che “Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a trecentonove euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.(…)”

L’articolo 659 del Codice Penale http://www.brocardi.it/codice-penale/libro-terzo/titolo-i/capo-i/sezione-i/art659.html stabilisce che “Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a trecentonove euro.(…)”

L’articolo 703 del Codice Penale http://www.brocardi.it/codice-penale/libro-terzo/titolo-i/capo-i/sezione-iii/art703.html stabilisce che “Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d’artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l’ammenda fino a centotre euro. Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell’arresto fino a un mese.”

La vigilanza sull’applicazione della legge sulla caccia è affidata a Guardie Venatorie della Provincia, Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Guardie volontarie venatorie delle associazioni ambientaliste e venatorie. Le denunce devono essere inoltrate a questi corpi.

L’articolo 361 del Codice Penale http://www.mondodiritto.it/codici/codice-penale/art-361-codice-penale-omessa-denuncia-di-reato-da-parte-del-pubblico-ufficiale.html stabilisce che “Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all’autorità giudiziaria, o ad un’altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516. La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto (…).”

Purtroppo le leggi vigenti impediscono di vietare ai cacciatori di entrare nei terreni agricoli dei privati a meno che non siano recintati con rete non inferiore a 1,20 metri quindi si rischia di imbattersi in uno sportivo sui generis armato di doppietta passeggiando sul proprio terreno.

Fino a quando dovremo sopportare una tale violazione della vita animale e della libertà personale?

Cordiali saluti.

Paola Re – Tortona