La recente notizia dell’arrivo di un Decreto del Ministero degli Interni con richiesta di restituzione di parte dei finanziamenti concessi al comune di Alessandria per pagare i creditori ammessi alla massa passiva del dissesto, ha riaperto la discussione politica.
In passato avevo già scritto alcune note sul perché del dissesto e sulle caratteristiche del compito dei Commissari facenti parte dell’O.S.L. (Organismo Straordinario di Liquidazione). Oggi, sempre modestamente e nella speranza di non scrivere imprecisioni (ogni osservazione circostanziata sarà ben accetta), provo a ri-puntualizzare le caratteristiche sommarie della procedura dissesto e commentare il citato decreto, col sistema di domande e risposte. Spero sia di chiarimento.
• Che cosa è un dissesto?
La procedura di dissesto è similare a un fallimento. Si differenzia sia per motivi soggettivi (il “fallito”), sia oggettivi (il patrimonio liquidabile e i debiti pagabili).
• Quando si cade in dissesto?
“L’imprenditore che si trova in stato d’insolvenza è dichiarato fallito.” Lo stato d’insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.” (art.5 l.f.).
Diciamo che la stessa definizione è valida anche nel Dissesto. Ovviamente al posto dell’imprenditore abbiano un Ente Locale.
• Che differenza c’è tra imprenditore ed Ente Locale?
Nella procedura ordinaria del fallimento, tralasciamo tutte le variabili esistenti comprese ad esempio l’esercizio provvisorio dell’impresa – da parte del curatore su autorizzazione -, l’attività finisce e tutto il patrimonio è liquidato, compreso quello personale dell’imprenditore, se illimitatamente responsabile, (fatti salvi i beni strettamente personali e di sostegno alla famiglia). L’attività “muore” e cessa definitivamente. Eventualmente riapre con altra denominazione, codice fiscale e partita IVA (ad esempio fallimenti di società calcistiche). Nel caso dissesto di Ente Locale, il comune, non chiude e non cambia nome, codice fiscale e partita IVA, ma prosegue la sua esistenza e attività. Dopo il Dissesto non abbiamo avuto una “Alessandria2”, ma è sempre Alessandria.
• Che cosa comporta la differenza?
Comporta che i creditori ammessi alla “Massa passiva” del dissesto se non sono soddisfatti totalmente dalla liquidazione e pagamento da parte dell’OSL, possono rivalersi, per la parte non soddisfatta, sul comune a procedura finita. Ovviamente solo quelli che non hanno aderito alla procedura semplificata della transazione, che prevede la rinuncia definitiva alla parte di credito non pagato (circa il 60%). Una situazione simile a quella prevista per i fallimenti:
“Art. 120.
Effetti della chiusura. Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e le conseguenti incapacità personali e decadono gli organi preposti al fallimento…… I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 142 e seguenti”.
• Che conseguenze porta in futuro per il comune, tal eventuale chiamata di responsabilità?
Una grande incertezza che sicuramente cadrà sui bilanci futuri, se e per quale ammontare di debiti non soddisfatti si saprà a conclusione della procedura di dissesto. Infatti, se per un fallimento è un’ipotesi, per il dissesto del comune è una certezza sia perché alcuni debiti riguardano cifre vincolate, anche se ricadenti temporalmente nel periodo di dissesto per legge non sono di competenza dell’OSL (tipo i contributi regionali per il trasporto locale, che devono andare alla azienda di trasporto), sia perché ci sono creditori che non hanno accettato la transazione e non saranno pagati al 100% dall’OSL.