Secondo un comunicato stampa diffuso dal Sindaco di Alessandria, la Corte Costituzionale si sarebbe addirittura pronunciata sulla legittimità dell’azienda speciale Costruire Insieme. Io pensavo che la Corte Costituzionale si pronunciasse sulla legittimità costituzionale delle leggi ma da questa amministrazione, in quanto a fantasia giuridica, c’è sempre da imparare.
Preso da curiosità e sicuro dell’illegittimità di Costruire Insieme in forza dell’articolo 9 comma 6 della cosiddetta “spending review” (D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012), ho letto la sentenza 236/2013 della Corte Costituzionale, osservando quanto segue.
1) In merito al citato articolo 9 viene dichiarata l’illegittimità costituzionale del comma 4 mentre vengono dichiarate infondate le questioni di legittimità sugli altri commi, confermando dunque la piena legittimità costituzionale del comma 6.
2) Nelle motivazioni la Corte Costituzionale suggerisce un’interpretazione dell’articolo 9 comma 6 secondo cui “l’obiettivo del legislatore è esclusivamente la riduzione dei costi relativi agli enti strumentali degli enti locali nella misura almeno del 20 per cento, anche mediante la soppressione o l’accorpamento dei medesimi.” Questo non va a sanare né a legittimare la costituzione dell’azienda speciale Costruire Insieme, essendo questa nata espressamente per la gestione di servizi precedentemente somministrati direttamente dal Comune e non dalla soppressione o dall’accorpamento di altri enti strumentali.
3) Seguendo l’interpretazione dell’art.9 c.6 suggerita dalla Corte Costituzionale viene inoltre precisato che “se, complessivamente, le spese per «enti, agenzie e organismi comunque denominati» di cui ai commi 1 e 6 del citato art. 9, resta al di sotto dell’80 per cento dei precedenti oneri finanziari, non opera il divieto di cui al comma 6.” Con la nascita di Costruire Insieme non si incide in alcun modo sulle spese di «enti, agenzie e organismi comunque denominati» già esistenti ma si va ad aggiungere ad essi gli ingenti costi della nuova azienda speciale, con il risultato di un aumento dei precedenti oneri finanziari: ciò non attenua ma anzi rafforza l’illegittimità dell’azienda speciale Costruire Insieme.
4) La delibera del Consiglio Comunale con cui è stata istituita l’azienda speciale Costruire Insieme non si fonda sull’interpretazione oggi suggerita dalla Corte Costituzionale – cioè soppressione, accorpamento e riduzione dei costi degli enti strumentali – ma sulla riorganizzazione dell’offerta dei servizi 0 – 6 anni del Comune di Alessandria.
5) La sentenza della Corte Costituzionale aggiunge un nuovo dubbio. Se è un fatto innegabile che le assunzioni operate da Costruire Insieme, chiaramente elusive delle disposizioni dell’art. 7 comma 2 lettera d) Dlgs 149/2011, si configurano già come un danno erariale a carico delle casse comunali, a questo punto c’è da chiedersi se l’aumento dei costi per «enti, agenzie e organismi comunque denominati» rispetto alla situazione preesistente alla costituzione di Costruire Insieme non si configurino complessivamente come danno a carico delle casse dell’ente, andando dunque ad aumentare ulteriormente il danno erariale derivato dalla scellerata – e confermata illegittima – costituzione dell’azienda speciale.
Emanuele Locci
Consigliere Comunale di Alessandria
Fratelli d’Italia