[BlogLettera] Relazione sulla situazione finanziaria e istituzionale del Comune di Alessandria

Quella che segue è una relazione atta fare chiarezza sulla situazione del Comune di Alessandria, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti. Secondo, quindi,  i principi della conoscenza, della trasparenza e della legalità, senza i quali è impossibile per i cittadini formarsi un’opinione, al di là di quale essa sia.

Il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149, rubricato “Meccanismi  sanzionatori  e  premiali  relativi  a Regioni, Province  e Comuni,  a  norma  degli artt.  2,  17  e  26  della  legge 5 maggio 2009, n. 42 (cd. Legge sul Federalismo Fiscale), all’art. 6, comma 2, stabilisce che:

“Qualora  dalle  pronunce  delle  sezioni  regionali  di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell’articolo 5 del presente decreto e dell’articolo 14, comma 1, lettera   d)  , secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell’ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall’articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l’inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza  permanente  per  il  coordinamento  della  finanza pubblica.
Nei  casi  previsti  dal  periodo  precedente,  ove sia  accertato,  entro  trenta  giorni  dalla  predetta  trasmissione, da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell’inadempimento da parte dell’ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell’ente ai sensi dell’articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”.

Da notare che l’art. 5 del presente decreto, citato nel sopra riportato art. 6, comma 2, prevede che:
le situazioni di squilibrio finanziario sono riferibili ai seguenti indicatori:
a) ripetuto utilizzo dell’anticipazione di tesoreria;
b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;
c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi.
Proprio la situazione emersa ad Alessandria!

(Invece, l’art. 14, comma 1, lett. d), della L. 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), legge che ha sostituito la vecchia Legge finanziaria con l’attuale Legge di stabilità, prevede soltanto modalità di verifica anche ad opera del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.)

Va, inoltre, osservato che la  Sezione  Autonomie  della  Corte  dei  conti  ha  formulato  i  primi  indirizzi operativi  della norma in esame, con  la  delibera  n.  2,  depositata  in  data  26  gennaio  2012  rilevando  che  il  legislatore  ha  inteso  delineare  “un  secondo  percorso che conduce alla dichiarazione di dissesto, che non è più solo demandata al Consiglio, ma può  discendere  dall’accertamento  di  un  organo  magistratuale,  la  Corte  dei  conti  in sede di controllo”.

Pertanto, i tempi e le scansioni procedurali sono i seguenti:

1 – Accertamento  della  presenza  di  gravi  anomalie  nella  gestione finanziaria ed individuazione di  idonee  misure  correttive;
2 – Verifica  se  l’ente  proceda alla  loro  adozione  entro  il  termine  assegnato;
3 – Accertamento della situazione di inadempimento  da  parte  dell’Ente;
4 – Trasmissione degli atti al Prefetto e alla Conferenza  permanente  per  il  coordinamento  della  finanza pubblica;
5 – Trenta giorni dopo tale trasmissione (entro tale termine), Accertamento del perdurante inadempimento da parte della Sezione Controllo della Corte dei Conti;
6 – Da tale Accertamento, parte lettera di Prefetto (notificata a ciascun Consigliere) che intima l’adozione dello stato di dissesto da parte del Consiglio Comunale, entro venti giorni (dalla notifica direi; la legge non lo dice ma mi pare ovvio);
7 – Se lo stato di dissesto non viene intimato, il Prefetto nomina il Commissario per l’adozione dello stato di dissesto e dà corso alle procedure per lo scioglimento del Consiglio (da adottarsi con d.P.R.).

La situazione di Alessandria è a questo punto:

Relazione sul bilancio di previsione 2011 e quella sul rendiconto 2010, entrambe redatte dall’Organo di revisione del Comune di Alessandria (AL) ai sensi del citato art. 1, co. 166 della legge n. 166 del 2005;

Delibera della Sezione Controllo Piemonte n. 279, in data 28 novembre 2011 con cui si è rilevata una complessiva  situazione  di criticità  finanziaria,  delineando  gli  elementi  sui  quali  era  basato  l’accertamento ed individuando le misure specifiche, ai sensi del citato art. 6, co. 2 del d. lgs. 6 settembre 2011,  n.  149,  che l’Ente  avrebbe  dovuto  adottare  entro  il  30  dicembre  2011.

Attuazione  parziale  alle  indicazioni formulate dalla Sezione con la delibera n. 279 del novembre 2011 (esame dei documenti trasmessi dal comune di Alessandria e dichiarazioni
rese dall’Ente e note di accompagnamento nel corso dell’adunanza del 19 gennaio 2012).

Con l’ultima delibera della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, n. 12/2012, depositata in Segreteria in data 17 febbraio 2012, si è evidenziato che:

A) Le misure correttive adottate dal Comune di Alessandria hanno contribuito ad evidenziare  ulteriormente  la  reale  situazione  finanziaria  deficitaria  dell’Ente  che appare ancor più compromessa rispetto a quanto rilevato nella delibera n. 279 del 28 novembre 2011.
B) Il  Comune  di  Alessandria  si trova in una situazione di squilibrio strutturale che può preludere al dissesto finanziario, perché la situazione  debitoria  complessiva,  sia  di  competenza  che  di  cassa,  si  va  aggravando progressivamente, di anno in anno.

C) L’ente  non  ha  adottato,  se  non  parzialmente  e  in  modo  non  efficace,  i necessari  interventi  correttivi  ed  i  conseguenti  provvedimenti  gestionali  diretti  a sanare  le  irregolarità  e  criticità  riscontrate,  ripianare  la  situazione  debitoria  e ripristinare stabilmente gli equilibri di bilancio.

D) Quindi è stato accertato  il  predetto  inadempimento e trasmessa la suddetta delibera,  ai  sensi  dell’art.  6,  co.  2  del  d.  lgs.  n.  149  del 2011 citato, al Prefetto di Alessandria.

E) La Sezione si è riservata di accertare, come previsto dalla Legge e decorsi i trenta giorni dalla trasmissione della delibera il perdurante inadempimento : all’uopo è stata convocata una nuova adunanza per il giorno 21 marzo 2012, ore 12,00.

F) Resta  ferma  la  possibilità  che,  a  norma  dell’art.  246  del  TUEL,  il Consiglio comunale di Alessandria, nonché gli organi di amministrazione attiva e di controllo  dell’Ente,  nell’ambito  delle  loro  competenze  e  responsabilità,  valutino  se sussistono  i  presupposti  per  la  dichiarazione  di  dissesto,  così  come  disciplinati dall’art. 244 del TUEL.

Pertanto, dopo il 21 marzo (data dell’adunanza sopra specificata), verrà emessa una nuova delibera, che dovrebbe essere più semplice della precedente.
Si osservi che per il Comune di Castiglion Fiorentino, la Sezione Controllo Toscana (vedi poco dopo) ha depositato la delibera lo stesso giorno!

Una volta accertato l’inadempimento, il Prefetto E’ OBBLIGATO a mandare la lettera NOTIFICATA di intimazione a tutti i Consiglieri Comunali per l’adozione dello stato di dissesto entro 20 giorni (dall’ultima ricezione, attenzione!)
Siamo già al 10 aprile minimo per le notifiche ammettendo che tutte vadano a buon fine il giorno stesso e che partano tutte lo stesso giorno!

Ad oggi l’unico caso di “dissesto guidato” con la nuova procedura si regista in provincia di Arezzo (Comune di Castiglion Fiorentino – Delibera n. 211 del 2011 – Sezione Controllo Toscana – Trasmissione atti ai competenti organi ex art. 6, comma 2, del D. Lgs. 149/2011), ma con la differenza che non c’erano elezioni in vista.

Importante: il dissesto del Comune non incide sulla nuova Consigliatura, se non in termini di conseguenze finanziarie.
Infatti, gli artt. 248 e ss. del TUEL, che stabiliscono le conseguenze della dichiarazione di dissesto, dispongono che:

– viene nominato con d.P.R. l’organo straordinario di liquidazione;

– tale organo ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato;

– esso provvede alla :
a) rilevazione della massa passiva;
b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
c) liquidazione e pagamento della massa passiva

– a seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 261 (Istruttoria e decisione sull’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato), sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio;

– dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256 (piano di rilevazione della massa passiva e sua liquidazione) non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione;

– le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese;

– i pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l’ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell’ente e le finalità di legge;

– dalla data di deliberazione di dissesto e sino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 261, comma 3, (Istruttoria e decisione sull’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato) gli enti locali non possono contrarre nuovi mutui, con eccezione dei mutui previsti dall’articolo 255 e dei mutui con oneri a totale carico dello Stato o delle regioni;

– più altre conseguenze!

Due sono le considerazioni politiche immediate:

1.    Par condicio creditorum. Perdurando l’attuale situazione d’incertezza, alcuni creditori (quelli che hanno formalizzato le ingiunzioni di pagamento e quelli che vorranno farlo) potrebbero trovarsi avvantaggiati (il comune, pur di non essere pignorato, potrebbe ‘raschiare il fondo del barile’, con ciò aggravando ancora la situazione finanziaria generale), e svantaggiati tutti gli altri, a cominciare dagli stessi dipendenti dell’ente. Le soluzioni sono solo due: la prima, risanare il bilancio immediatamente (ma l’amministrazione in carica non ha fornito alcuna evidenza che ciò sia possibile, anzi); la seconda, la formalizzazione dello stato di dissesto, che metterebbe tutti i creditori sullo stesso piano e affiderebbe il controllo e il compito di risanare ad un organo terzo.
2.    Il dissesto va dichiarato in questa consigliatura. Se non si dichiarasse lo stato di dissesto prima del 6 maggio, esso sarebbe dichiarato sotto il nuovo sindaco e il nuovo consiglio, con un totale ribaltamento delle responsabilità agli occhi dell’opinione pubblica. Avremmo così il paradosso –  un incredibile ribaltamento della realtà – che i nuovi amministratori sarebbero indicati come i responsabili delle gravi conseguenze del dissesto, mentre i vecchi, in caso di sconfitta, si disegnerebbero come i paladini del tentativo di salvataggio di Alessandria; ovvero, in caso di vittoria, continuerebbero con la stessa linee che ha portato la città nell’attuale situazione. Tutto ciò è inaccettabile dal punto di vista politico, ma è soprattutto un percorso che non potrebbe che aggravare la già pesantissima situazione alessandrina.

Corrado Parise – Alessandria