L’art. 39 Cost., dopo aver previsto nel primo comma che l’organizzazione sindacale è libera, e che quindi i sindacati possono regolarmente esercitare la propria attività e prevedere, tramite la scelta dei lavoratori/categorie professionali da tutelare, quale sarà il proprio campo di applicazione, prevede nei commi 2,3, e 4 che i sindacati siano sottoposti a registrazione, per la quale è necessaria la democraticità degli statuti e che, in forza della registrazione, essi acquisiscano personalità giuridica, potendo stipulare contratti con efficacia nei confronti di tutti, erga omnes.
Il disposto dell’art. 39 riflette anzitutto in primis la volontà di una parte politica che voleva
salvare il sistema corporativo, modificandolo nel punto della libera elezione dei dirigenti, ed in secondi la volontà di un’opposta parte politica che non voleva intromissioni da parte dello Stato (giustificabili nei primi anni ’50 per il rischio dei ripetuti tentativi di “golpe fascista”) ma, oggi, dopo 70 anni, si rischia di legittimare comportamenti antidemocratici dei dirigenti sindacali, per la mancata trasparenza e pubblicità dei bilanci economici di tali associazioni, ancora “non riconosciute”, al pari della “questione morale” che parallelamente investe i partiti, e che si origina dalla genericità dell’art. 49 cost., il quale non detta alcun obbligo per poter attuare la locuzione costituzionale “… per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale …”. In tale senso, art. 39 e art. 49 della nostra Costituzione si tengon per mano nefasta sotto il profilo legislativo.
I suddetti commi dell’art. 39, infatti, rimangono tuttora inattuati: essi, non essendo dotati di efficacia diretta nell’ordinamento, necessitavano di un intervento da parte del legislatore, intervento che non è mai arrivato per una serie di ragioni:
• La registrazione avrebbe potuto essere un mezzo di intromissione dello Stato ed avrebbe comportato un controllo degli iscritti ai vari sindacati, il che avrebbe inciso, in una ipotetica fase di contrattazione, sulla rappresentanza negoziale del sindacato: la Cisl, a quel tempo minoritaria, avrebbe visto il proprio ruolo sminuito rispetto all’antagonista di sempre, la Cgil, e pertanto si oppose alla all’attuazione della norma costituzionale;
• L’idea, tipica del sistema corporativo, che un sistema sindacale di diritto dovesse prevedere obbligatoriamente la personalità giuridica dei sindacati e l’efficacia erga omnes dei contratti, è stata via via abbandonata, nonostante qualche apprezzabile intervento critico contrario, come quello, inascoltato, dell’ex segretario generale della CGIL Sergio Cofferati;
• Il sistema sindacale di fatto ora esistente ha assunto sempre maggiore importanza, tramite lo strumento della contrattazione collettiva, e lo stesso legislatore ha, nella prassi, accettato l’idea di un sistema di tal genere, legittimandolo così finora.
Benché i sindacati abbiano evitato, in forza della mancata attuazione dell’intero articolo 39, di “contarsi”, cioè di scendere in campo con il numero dei propri iscritti ben chiaro, essi hanno perso il potere giuridico, ben più ampio rispetto alla mera contrattazione collettiva attuale, di stipulare contratti valevoli per le intere categorie rappresentate. Il sottoscritto, però, invita ad una riflessione che esuli dal proprio “credo politico”: in linea con la maggioranza di certi “dirigenti sindacalisti” delle organizzazioni c.d. “maggiormente rappresentative”, l’inapplicazione data dell’art.39 sembra non costituire inadempimento costituzionale, così come la generica formulazione dell’art. 49 va bene a tutti gli attuali italici partiti come giustificazione a non adempiere alla registrazione per diventare associazioni giuridicamente riconosciute …. Basta leggere l’art. 39 al comma 2 per capire che le cose non stanno esattamente come ce le raccontano: la nostra Costituzione parla di “obbligo” dei sindacati alla registrazione, non di mera facoltà per garantire la possibilità di stipulare contratti con efficacia erga omnes, come invece ripetono da decenni lor signori con spudorato “concertativismo-consociativo”. Il comma 2, infatti, non si presenta indipendente rispetto al comma 4. Vi invito alla riflessione, al di là, ripeto, di quale sia la vostra idea politica ed al di là della simpatia o meno che tutti nutriamo per la coerenza di certi dirigenti, sia politici che sindacali, i quali sostengono, spesso solo a parole ma raramente coi fatti, di tutelare i lavoratori e le fasce c.d. deboli della società.
Infine, propongo la presentazione di due leggi d’iniziativa popolare ai sensi dell’art. 71, comma 2, della Costituzione per stimolare tali adempimenti.
Claudio Ferro – Castelceriolo (AL)