Dal 1° gennaio 2020 entrerà in vigore sul territorio comunale l’imposta di soggiorno.
La tassa di soggiorno è prevista per ogni pernottamento nelle strutture ricettive comunali fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi, anche non effettuati nella medesima struttura ricettiva.
L’introduzione dell’imposta è stata deliberata dal Consiglio Comunale che ha introdotto alcune modifiche al Regolamento precedentemente approvato.
Contestualmente, in ottemperanza alle norme del Regolamento della Imposta di Soggiorno, la Giunta Comunale ha stabilito le aliquote, che oscillano tra uno e due euro.
Il gettito dell’imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e di beni gestiti dall’Ente che contribuiscono all’abbellimento e alla fruibilità della città, nonché relativi servizi locali.
L’imposta dovrà essere corrisposta da tutte le persone, non residenti nel Comune di Alessandria, che pernottano in qualunque tipo di struttura ricettiva esistente sul territorio Comunale.
Saranno esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
- a) i minori entro il quattordicesimo anno di età;
- b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale in ragione di due persone per degenti ricoverati;
- c) i genitori o accompagnatori che assistono minori e portatori di handicap non autosufficienti o degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio in ragione di due persone per paziente;
- d) i soggetti che soggiornano per effettuare terapie riabilitative;
- e) i soggetti che soggiornano per prestare servizio di volontariato per eventi straordinari o di emergenza;
f)i soggetti che soggiornano a causa di eventi e calamità naturali;
g)i soggetti che soggiornano per motivi di studio, iscritti alla Scuola Media Superiore, a Corsi di formazione professionale, all’Università e all’Alta Formazione post universitaria, ivi compresi i tirocini, fino al 32° anno di età compreso e i soggetti componenti di orchestre di formazione;
- h) gli autisti di pullman che soggiornano per esigenze di servizio e gli accompagnatori turistici che presentano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo; l’esenzione si applica per ogni conducente di autobus e per un accompagnatore turistico ogni 20 soggetti;
- i) i dipendenti del gestore della struttura ricettiva che ivi svolgono la loro attività lavorativa;j)il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, alle forze di polizia provinciali o locali, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio, e non per servizi pagati da privati
l gestori della strutture ricettive si impegnano ad effettuare il versamento al Comune di Alessandria delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese solare tramite bonifico bancario.