Partecipate pubbliche: rami secchi e potatori indolenti [@SpazioEconomia]

La Curva di Laffer e la sua applicazione in Italia [@SpazioEconomia] CorriereAldi Riccardo Pizzorno

 

 

Il tentativo, per ora poco produttivo, di razionalizzare la macchina pubblica e di attuare una seria “spending review”, non poteva prescindere dalla presa in esame del coacervo di Società partecipate dal pubblico e dalla loro convenienza operativa o più banalmente economica.

Viene definita dalla Legge Società partecipata quella dove la «partecipazione» consiste nella titolarità dello stato di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi, mentre sono definite «società a partecipazione pubblica», le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico.

Gli ambiti di attività tipici previsti dalla normativa sono: servizi pubblici, opere pubbliche sulla base di un accordo di programma, servizi pubblici o opere pubbliche in partenariato pubblico/privato, servizi strumentali, servizi di committenza, valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’amministrazione.

Vengono definite  «società in house», quella sulle quali un’amministrazione esercita il controllo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, solo se non vi sia partecipazione di capitali privati.
Per queste ultime vi è anche la prescrizione che gli statuti delle società devono prevedere che oltre l’ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

In un documento della Corte dei Conti, precedente del Testo Unico di riforma delle Partecipate pubbliche del 2016, peraltro già emendato, vengono quantificati i numeri delle Partecipate e alcune loro caratteristiche di sistema.

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Il numero di società rilevate dalla Corte è pari a 7181, con solo poco più della metà, 4127, di cui si dispone dei dati di bilancio dell’esercizio 2014. Sono pertanto almeno 2900 quelle di cui non esistono dati e che sfuggono all’analisi della relazione, facendo temere il peggio sul loro reale stato di salute economica e patrimoniale oltre che sulla effettiva operatività.

In 1.279 soggetti, di cui 776 società, il numero dei dipendenti è inferiore a quello degli amministratori con un terzo di questi, pari a 459, che riporta bilanci in perdita. L’analisi del fatturato invece segnala che 1860, sempre sul totale dei 4127 organismi considerati nel rapporto dalla Corte, registrano un fatturato inferiore al milione di euro e che di questi più di un terzo, 791, ha chiuso il 2014 in rosso.

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L’intervento di riordino e organizzazione previsto dal Governo dovrebbe, visto l’argomento il condizionale è d’obbligo, intervenire eliminando le distorsioni e i soggetti non idonei allo scopo per cui sono stati previsti.

Il Decreto vieta le “scatole vuote”, Società senza dipendenti o con un numero di essi inferiore a quello degli amministratori. Altro elemento da considerare come esiziale per il mantenimento in vita è quello delle dimensioni economiche: viene prevista la chiusura di quelle che nella media dell’ultimo triennio hanno registrato un fatturato sotto il milione di euro, quelle inattive (verificate attraverso l’emissione o meno di fatture). Ulteriore elemento previsto per la sopravvivenza è quello della funzionalità ed efficienza delle Società partecipate: dovrebbero venire chiuse quelle che sovrappongono nell’ambito dello stesso comune le attività svolte con quelle di altri Organismi o che hanno presentato quattro bilanci in rosso negli ultimi cinque anni.
Verrebbero mantenute solo quelle “strettamente necessarie ai bisogni della collettività”.

Le partecipate inoltre non potranno più corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell’attività o erogare trattamenti di fine mandato; il Cda, che potrà essere composto al massimo da 5 membri, non potrà affidare deleghe di gestione a un solo amministratore, a meno che si tratti del presidente; eliminata poi la carica del vicepresidente e introdotti scaglioni di stipendio con un tetto massimo di 240mila euro.

Le modifiche al testo unico del 2016 di cui abbiamo accennato sopra, sono state necessarie dopo la sentenza della Consulta sulla riforma Madia che ha imposto la ricerca di un accordo con Regioni ed enti locali. Trovare un’intesa ha imposto l’inserimento diverse modifiche: il rinvio al 30 settembre dei piani per i tagli e gli eventuali esuberi, l’abbassamento della soglia di fatturato sotto cui chiudere (da un milione a 500 mila euro, anche se solo per una fase transitoria dal 2017 al 2019) e le perdite in quattro anni su cinque dovranno essere superiori al 5%. Anche le Società più piccole potranno inoltre mantenere un Consiglio di Amministrazione con 3 o 5 membri invece di un Amministratore Unico.

Tutto questo comporterà che la razionalizzazione delle società partecipate da enti pubblici finirà per essere molto diminuita rispetto alle promesse e che non saranno più 7.000 le Società eliminate ma chiuderanno i battenti soltanto circa 3mila aziende. Con risparmi e efficientamento molto inferiori alle promesse; ma a questo siamo abituati da tempo.