Quale futuro per le aree protette italiane? Alla Camera la legge sui Parchi che non piace ad ambientalisti ed esperti

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Quale futuro per le aree protette italiane? Alla Camera la legge sui Parchi che non piace ad ambientalisti ed esperti CorriereAl 1di Piero Mandarino*

 
I nostri padri costituenti hanno posto la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico tra i principi fondamentali della Costituzione (art.9) ma da qualche anno assistiamo all’indebolimento delle istituzioni di tutela, al venir meno della coscienza del bene comune che dovrebbe ispirarle, al generale peggioramento del nostro paesaggio.

Nella Costituzione, scrive Salvatore Settis, “non si parlava di ambiente ma la Corte costituzionale ha riconosciuto che la tutela dell’ambiente è valore costituzionale primario e assoluto, in quanto espressione dell’interesse diffuso dei cittadini, determinato dalla confluenza dell’articolo 9 con l’articolo 32, secondo cui <<la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività>>.

Concezione avanzatissima di ambiente, secondo cui il danno ambientale danneggia la salute del corpo quanto il danno paesaggistico può danneggiare l’equilibrio della nostra mente”.(1) Gli articoli 9 e 32 della Costituzione sono le vere basi su cui si fonda l’attuale legge quadro sui parchi, oggi sotto attacco.

Le prime proposte di legge in materia di Parchi risalgono agli anni sessanta, anche su iniziativa del CNR, e un altro disegno di legge prese corpo nel 1980 grazie alla collaborazione tra Italia Nostra, WWF, CAI e l’allora Ministro dell’Agricoltura Giovanni Marcora.

Nel corso di uno storico convegno presso l’Università di Camerino nell’ottobre dello stesso anno si parlò della necessità di tutelare entro la fine del secolo almeno il 10% del territorio italiano ma il cammino della legge si presentò da subito accidentato e il dibattito rimase confinato in ambienti ristretti. In mancanza di una legge quadro nazionale alcune regioni (da poco istituite) ritennero doveroso superare le inadempienze dello Stato istituendo proprie aree protette per bloccare le speculazioni che minacciavano ambienti di grande pregio.

Tra queste il Piemonte costituì senza dubbio un punto di riferimento per il numero di Parchi e Riserve Naturali e soprattutto per il sistema di gestione attraverso appositi Enti strumentali (come quelli già operanti nei due parchi storici: Parco d’Abruzzo e Gran Paradiso), con un Presidente, un Consiglio direttivo, un Direttore e dei dipendenti (amministrativi, tecnici e vigilanza), di gran lunga più efficaci dei Consorzi di Comuni.

Negli anni successivi l’iter della legge quadro venne ancora ostacolato e rinviato dai soliti conflitti di competenze tra Stato e regioni, dagli interessi particolaristici di potenti gruppi di pressione in grado di influenzare diverse componenti del Parlamento, ma anche a causa delle sacche di arretratezza culturale sui temi della conservazione della natura.

La decima legislatura (1987-1992) vide l’ingresso in parlamento di un gruppo di deputati sensibili alle istanze ambientaliste, istanze per altro perfettamente in linea con l’ art. 81 del D.P.R. 616 del 1977 (istituzione delle Regioni) che riservava allo Stato l’identificazione delle «linee fondamentali dell’ordinamento del territorio nazionale, con particolare riferimento … alla tutela paesistica ed alla conservazione del suolo».

In quel periodo denso di speranze l’attenzione e la curiosità verso la problematica ambientale venne dimostrata anche da parlamentari appartenenti a partiti tradizionali con l’emanazione di importanti provvedimenti: la legge 431/1985 (c.d. legge Galasso) aveva ribadito la prevalenza della tutela ambientale rispetto alla funzione urbanistica, la 349/1986 aveva istituito il ministero dell’Ambiente e la 183/1989 aveva finalmente affrontato la difesa del suolo con la pianificazione a scala di bacino idrografico e l’istituzione delle Autorità di Bacino, dove gli interessi paesaggistici e ambientali venivano direttamente tutelati dallo Stato.

E’ di quel periodo anche la legge quadro sui Parchi 6 dicembre 1991 n. 394 (attualmente in vigore) che venne approvata in via definitiva alla Camera dei deputati il 20 novembre 1991: un evento storico poiché a cinquantadue anni dalla legge 1497/39 “Protezione delle bellezze naturali” il Paese si dotava di una normativa organica e unitaria con una visione globale, comprensiva anche della protezione dei valori ecologici e scientifici.

Ministro dell’Ambiente era Giorgio Ruffolo ma occorre ricordare, tra gli altri, Quale futuro per le aree protette italiane? Alla Camera la legge sui Parchi che non piace ad ambientalisti ed esperti CorriereAl 2soprattutto gli Onorevoli Gianluigi Ceruti (Relatore e “padre” della legge), Piero Angelini, Gianni Mattioli, Laura Cima, Anna Donati e Antonio Cederna (nella foto) “colui che per decenni è stato il più lucido, coraggioso, efficace difensore del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale degli italiani” (come l’ha definito Tomaso Montanari nel ventesimo anniversario della morte). (2)

Le aree protette hanno un ruolo strategico per la tutela di beni preziosi come l’acqua, i boschi, la biodiversità, il paesaggio e rappresentano uno strumento della pubblica amministrazione che si distingue per la capacità di recuperare risorse da bandi e progetti ambientalmente compatibili di varia provenienza. Inoltre le loro strutture sono le più idonee alla gestione dei siti della Rete Natura 2000 per il raggiungimento degli obiettivi ambientali comunitari.

Quale futuro per le aree protette italiane? Alla Camera la legge sui Parchi che non piace ad ambientalisti ed esperti CorriereAlParchi e Riserve Naturali, se ben governati, costituiscono gli ultimi baluardi alla svendita e privatizzazione di beni comuni e al consumo irresponsabile di territorio, sperimentando modelli di sviluppo realmente sostenibile per garantire un futuro alle prossime generazioni, ma da anni stanno vivendo una crisi senza precedenti tra scarse risorse economiche, piante organiche ridotte per ben tre volte, interessi economici che ne minacciano l’integrità; problematiche che non derivano certo dalla validità della legge quadro, ma da precise volontà politiche.
Per dirla con Mario Tozzi “alle 23 perle naturalistiche del Belpaese va meno di quanto occorre per costruire un km della variante di valico autostradale Bologna-Firenze”. (3)

Dal 2009, con la crisi economica, sono iniziati i tentativi di modifica della legge costata anni di fatiche, con proposte che sono sembrate da subito peggiorative come l’introduzione delle “attività umane” quali oggetto di tutela e la conseguente possibilità di abbattere anche specie particolarmente protette e la previsione di finanziamenti ai parchi da parte dei gestori di opere di forte impatto ambientale come cave e impianti energetici.

Va detto in proposito, a onor del vero, che non mancano esempi di utilizzo di attività private per restituire naturalità ad ambienti degradati (ad esempio il recupero di esistenti siti di cava in parchi regionali) ma c’è il rischio che opere oggi vietate nelle aree protette siano addirittura incentivate per far cassa.

Anche per quanto riguarda i parchi regionali da anni le cose non sembrano andare nel migliore dei modi tra tagli ai finanziamenti, mancanza di personale di vigilanza, tentativi di accorpamenti insostenibili, riduzione delle superfici ed estromissione degli ambientalisti (specialmente quelli espressi dalle associazioni storiche realmente riconosciute a livello nazionale) dai consigli direttivi.

In occasione del ventennale della legge, alla fine del 2011, da una serie d’incontri e dibattiti sono emerse indicazioni per un rilancio della politica dei parchi per dare piena attuazione alla 394, da anni bellamente ignorata, senza escludere a priori veri e auspicabili miglioramenti basati anche sull’esperienza di chi i Parchi li vive. Si pensi ad esempio alla vigilanza nei Parchi nazionali affidata a personale del Corpo Forestale (per altro in fase di discutibile riforma) che non fa capo all’Ente Parco (e quindi slegato da esso) e a nuovi principi in tema di conservazione della natura e ai relativi obblighi internazionali che impegnano il nostro Paese.

Nel 1991, quando la legge entrò in vigore, non c’erano la Convenzione internazionale sulla biodiversità, la Strategia nazionale per la biodiversità, la rete Natura 2000 e la Convenzione Europea sul Paesaggio. Non è colpa della legge quadro se alcuni parchi nazionali non hanno un piano, sono senza direttivo, sostituito da un commissario, o sono senza direttore.

Sarebbe necessario l’interessamento del Ministero dell’Ambiente e sarebbe utile un confronto attraverso la convocazione di una nuova Conferenza Nazionale dei Parchi. I veri e necessari miglioramenti non ci sono stati e, al contrario, i tentativi di modifica nati in seno al PDL sono proseguiti in casa PD con nuovi emendamenti-stravolgimenti e le solite giustificazioni (la legge è datata, bisogna semplificare la burocrazia, ecc.).

Queste sono alcune delle novità giudicate peggiorative:

– sono introdotte le royalities per i parchi che ospitano iniziative dannose per l’ambiente con il rischio, ad esempio, di condizionare i pareri sulle attività di estrazione di idrocarburi.

– la carica di Presidente (nominato, per i Parchi Nazionali, con decreto del Ministro dell’ambiente) è incompatibile con qualsiasi incarico elettivo ma manca ancora una definizione chiara e adeguata delle competenze di questa figura (che si potrebbe nominare all’interno dei Consigli, com’è stato fatto ad esempio fino al 2015 nei Parchi piemontesi).

– è alterato il bilanciamento dei poteri tra l’interesse pubblico nazionale e quello locale dando peso alle rivendicazioni locali sia nella composizione degli organismi dirigenti sia nella nomina del direttore, non più nominato dal Ministro, ma dal Consiglio del Parco.
Il direttore non è più scelto tra soggetti iscritti a un albo specifico ma anche tra “dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale”. Questa modifica non metterà più al primo posto il merito, l’esperienza e le competenze in materia di tutela ambientale ma l’”affidabilità”.
Per i direttori dei musei la ricerca della competenza è stata fatta anche fuori dei confini nazionali; perché per i Parchi la competenza ha meno valore?

– cambia l’iter delle nomine degli organi direttivi: i consigli saranno formati per metà da componenti scelti dalla Comunità del parco (gli enti locali) e per metà da esperti.  Tra gli esperti (il cui numero viene ridotto rispetto al testo attuale), rientrano però anche portatori d’interesse economico (le associazioni agricole nazionali) con il rischio che la tutela dell’area passi in secondo piano e che gli Enti parco siano consegnati alle logiche di degenerazioni localistiche e partitiche.

Un altro segno della volontà di indebolire il vero obiettivo del Parco: la Conservazione della Natura.

– la caccia nelle cosiddette “aree contigue” ed esterne ai parchi sarebbe permessa non più solo ai residenti, come si prevede con la 394, ma anche a cacciatori provenienti dall’esterno.

– per le aree protette marine la proposta contiene ipotesi più preoccupanti di quelle previste per i parchi terrestri: i parchi naturali regionali sono costituiti solo da aree terrestri, fluviali e lacuali e non più eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale.
Nel giugno dello scorso anno numerosi scienziati, naturalisti, botanici, ambientalisti, ex presidenti nazionali e regionali del WWF hanno chiesto all’organizzazione, che fu a suo tempo attiva nella stesura della legge quadro, di svolgere un ruolo esterno di proposta e di critica rigorosa.

In ottobre 17 associazioni (non solo ambientaliste) e un gruppo di 30 esperti di natura e gestione delle aree protette hanno inviato in Commissione Ambiente un documento con le richieste di modifica della legge (miglioramenti anziché stravolgimenti) in vista della votazione in aula.

Il 10 novembre il Senato ha approvato e inviato alla Camera la proposta di legge ma le poche modifiche apportate dall’Assemblea in sostanza non incidono sul contenuto del documento; nonostante qualche miglioramento, rispetto al testo del 1991, il giudizio sull’intera proposta rimane fortemente negativo.
Un mese dopo, a seguito della bocciatura del referendum costituzionale, è entrato in carica il nuovo governo ma per ora nulla sembra cambiare. In questi anni non è solo l’economia a essere in crisi; un’altra crisi, a essa legata e più meritevole di attenzione, è quella ambientale ma l’opinione pubblica non pare essere adeguatamente informata e sembrano ormai lontanissimi i tempi in cui Federico Fazzuoli, nel corso delle sue trasmissioni televisive, parlava di ambiente e intervistava responsabili e operatori dei Parchi facendo emergere i problemi di gestione.

Oggi si parla quasi esclusivamente di enogastronomia e di sfruttamento di risorse ma i Parchi italiani sono stati istituiti per molte altre ragioni: sono uno tra i migliori strumenti per conservare la natura, promuoverne la conoscenza, fermare l’impoverimento della biodiversità, contrastare il dilagare della cementificazione, difendere il paesaggio e i beni culturali. Devono poter svolgere pienamente il loro ruolo.

 

(1) Salvatore Settis, “Costituzione – Perché attuarla è meglio che cambiarla”, Einaudi, 2016 Pag. 144

(2) Tomaso Montanari, http://articolo9.blogautore.repubblica.it/2016/08/27/antonio-cederna-e-vivo/

(3) Mario Tozzi, “Attenti a non ridurre la natura agli interessi dell’uomo”, La Stampa 2-2-2017

 

* Consigliere Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino